AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi. Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018

1.1 Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

1.2. E' altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

2. Modalità di cooperazione per l'applicazione dei criteri di incoerenza finalizzati ai controlli preventivi delle dichiarazioni

2.1 Ai fini dell'applicazione dei criteri di incoerenza di cui al punto 1. alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l'INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS secondo modalità attuative stabilite d'intesa.

Motivazioni

L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (13), introdotto dall'articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (14) (Legge di stabilità per il 2016), prevede che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.".

Per effetto del richiamo al citato art. 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il presente provvedimento sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Inoltre, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, confermando quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l'INPS mediante l'utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il presente provvedimento stabilisce che l'effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l'INPS.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3365; I.L.P. 2014, pag. 1693.

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 95.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni sulla semplificazione fiscale e sulla dichiarazione dei redditi precompilata.

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