AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 136, Suppl. ord., del 14 giugno 2007)

 

Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Soggetti obbligati

1.1. Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (10) tutti i soggetti passivi IVA.

1.2. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive è necessario distinguere le seguenti ipotesi.

Per le operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi:

- nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere 2 distinte comunicazioni degli elenchi:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione;

- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra l'1 gennaio e la data di trasmissione degli elenchi:

- nel caso in cui il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il soggetto avente causa deve trasmettere 2 distinte comunicazioni;

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggette dante causa, sempre che l'adempimento non sia stato già assolto da quest'ultimo soggetto;

- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2500; I.L.P. 2006, pag. 1913.

2. Elementi informativi da indicare negli elenchi

2.1. Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:

- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;

- l'anno cui si riferisce la comunicazione;

- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;

- l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;

- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;

- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente ad annualità precedenti.

2.2. Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. Limitatamente a tali anni, è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.

2.3. Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.

2.4. La trasmissione avviene in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 4.

3. Operazioni escluse

3.1. Sono escluse, ai fini della compilazione e trasmissione degli elenchi di cui al punto 1., le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'IVA:

- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;

- importazioni;

- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3.2. Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, è inoltre possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:

- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a € 154,94, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (11);

- operazioni relative a fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;

- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;

- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 640; I.L.P. 1997, pag. 344.

4. Modalità di trasmissione dei dati

4.1. I soggetti tenuti alla trasmissione degli elenchi di cui al punto 1. utilizzano il servizio telematico Entranel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (12) e successive modificazioni.

4.2. Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998.

4.3. La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

5. Ricevute

5.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 2. si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-ter al decreto 31 luglio 1998 (13) e successive modificazioni.

5.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

5.4. La ricevuta di cui al punto 5.2. non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.3.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 4.2.

5.5. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2733; I.L.P. 1998, pag. 2265.

6. Tempistica di trasmissione dei dati

6.1. La trasmissione di cui al punto 4. è effettuata entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.

6.2. Limitatamente al solo anno 2006, il termine di cui al punto 6.1. è fissato al 15 ottobre 2007. Limitatamente allo stesso anno, il termine di cui al punto 6.1. è fissato al 15 novembre 2007 per i soggetti che nell'anno di riferimento hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (14).

6.3. E' consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purchè essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 740; I.L.P. 2000, pag. 454.

7. Trattamento dei dati

7.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

7.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti "data warehouse", che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

7.3. Per quanto concerne alcune categorie di soggetti obbligati (es.: medici), potenzialmente in grado di conferire dati di natura sensibile relativamente ai propri clienti (pazienti), non si prevede che gli stessi indichino la tipologia di attività svolta, ciò al fine di evitare riferimenti allo stato di salute dei clienti (pazienti).

L'acquisizione di dati sensibili potrà aver luogo soltanto nel corso di un eventuale e successivo procedimento accertativo, in piena conformità con quanto indicato nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Agenzia delle entrate, attraverso un incrocio dei dati reso possibile dal collegamento dei codici fiscali contenuti negli elenchi inviati dai soggetti obbligati con le categorie Atecofin dei medesimi contenute in altra sezione dell'Anagrafe tributaria.

Durante la fase di raccolta ed archiviazione i dati comunicati verranno custoditi all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria. All'interno della predetta area i dati trasmessi confluiranno separatamente, in modo tale da consentire in via primaria la visualizzazione - per il soggetto obbligato alla trasmissione dell'elenco - di un dato riepilogativo dello stesso, in cui non saranno evidenziati i codici fiscali dei soggetti "clienti".

In un secondo momento, attraverso una ulteriore interrogazione sarà possibile acquisire l'informazione relativa ai singoli codici fiscali dei soggetti "clienti".

L'accesso all'area dedicata sarà comunque consentito ai soli soggetti che svolgono le attività relative al procedimento accertativo, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

Verrà escluso l'accesso a soggetti che svolgono attività diverse da quelle del procedimento accertativo.

8. Sicurezza dei dati

8.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2., è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

8.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonchè della conservazione delle copie di sicurezza.

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni

L'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito decreto), ha previsto l'introduzione del comma 4-bis e la modifica del comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Con il nuovo comma 4-bis è stato disposto che, entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale IVA, i contribuenti debbano presentare in via telematica l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Limitatamente al solo anno 2006, è previsto, quale termine per la trasmissione, la data del 15 ottobre 2007. Tuttavia, per i soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, per il solo anno 2006, è previsto, tenuto conto della struttura organizzativa di tali soggetti, il diverso termine di trasmissione del 15 novembre 2007.

Le informazioni da riportare nell'elenco sono, oltre al codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, quelle individuate con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, il contribuente obbligato alla trasmissione degli elenchi può indicare anche solo la partita IVA del fornitore e/o del cliente.

Sempre per gli stessi anni, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del provvedimento avviene nel corso dell'anno 2007, al fine di evitare eventuali aggravi per il contribuente, si è ritenuto di escludere, con riferimento ai soli anni 2006 e 2007, l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative alle operazioni indicate al punto 3.2.

Con il presente provvedimento si è, dunque, data attuazione alla delega contenuta nel richiamato comma 8 dell'articolo 37 del decreto, specificando gli elementi informativi, nonchè le modalità ed i termini per la trasmissione telematica.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Il provvedimento specifica i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro 5 giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire una comunicazione in precedenza inviata, la sostituzione è consentita purchè essa si riferisca al medesimo anno ed avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Con successivi provvedimenti potranno essere modificati i termini di trasmissione delle comunicazioni, tenuto conto anche dell'esigenza di coordinare i diversi invii delle informazioni all'Agenzia delle entrate, previsti in base a specifiche disposizioni di legge e di regolamento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disposizioni relative alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori

Art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1, comma 337 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.

Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

 

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