AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2012.
(Agenzia delle Entrate)
Comunicazioni all'Anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Utenze oggetto di comunicazione
1.1. I dati e le notizie relativi ai contratti di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, integrati con le informazioni previste dall'art. 7, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto, sono trasmessi all'Anagrafe tributaria secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite nel presente provvedimento.
2. Contenuto delle comunicazioni
2.1. Le comunicazioni che hanno ad oggetto i contratti stipulati nel corso dell'anno o hanno avuto variazioni devono contenere anche i dati catastali, come definiti nel provvedimento del 16 marzo 2005 dei Direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.
2.2. I dati catastali degli immobili sono trasmessi dai soggetti obbligati alle comunicazioni solo in occasione di un nuovo contratto oppure della modificazione del contratto stesso.
2.3. Restano ferme le disposizioni in materia di comunicazione dei dati relativi ai consumi per tutte le utenze.
2.4. Gli archivi contenenti le informazioni sono predisposti e inviati all'anagrafe tributaria, secondo il formato descritto negli allegati tecnici A, B e C al presente provvedimento, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione.
3. Modalità di trasmissione
3.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 2., utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.
3.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1., degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (2), e successive modificazioni.
3.3. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.
4. Termini della trasmissione
4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
5. Trattamento dei dati
5.1. I dati e le notizie, che pervengono all'anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
6. Sicurezza dei dati
6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 3., è garantita dal sistema dell'invio telematico all'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.
6.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
7. Ricevute
7.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3.;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione entro i termini previsti.
7.2. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 7.1., lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i 30 giorni successivi alla mancata accettazione.
7.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
7.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi.
8. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
8.1. La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 7.3.
8.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
9. Comunicazione negativa
9.1. I soggetti obbligati ad una delle comunicazioni previste dal punto 1.1., in assenza di dati da trasmettere per l'anno, effettuano una comunicazione negativa, predisposta secondo le modalità descritte negli allegati al presente provvedimento e composta dai soli record di testa e di coda.
Motivazione
Il presente provvedimento risponde all'esigenza di razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati. In particolare vengono introdotti l'obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l'annullamento.
In particolare, la comunicazione dei dati catastali degli immobili deve essere effettuata solamente in presenza di nuovi contratti o in caso di una modifica del contratto stesso.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successiva modificazione, art. 7 commi 11 e 12;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4]
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto interministeriale del 27 giugno 2000: Comunicazioni all'Anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002: Modalità e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico;
provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio del 16 marzo 2005: Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006.
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