AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Nel provvedimento del 31 luglio 2015 concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 1.1. è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2016, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 2015 e dei relativi rimborsi, il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (13), a partire dal 10 marzo 2016;

- il punto 2.4.4. è sostituito dal seguente:

2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2., a partire dal 2016 l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2016, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 2015, l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016. A partire dal 2017 l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3365; I.L.P. 2014, pag. 1693.

Motivazioni

Con il decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Il medesimo decreto ha previsto che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, numero 175.

Tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, trattandosi del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si è ritenuto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di poter prorogare di 9 giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all'anno 2015, senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2016.

In tal senso, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2015 al Sistema tessera sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta al 10 febbraio (fino al 9 marzo 2016) il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it). Pertanto, con il presente provvedimento, viene modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 prevedendo che, per l'anno 2016, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all'invio dei dati da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016.

Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema tessera sanitaria a partire dal 10 marzo 2016 metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

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