AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2008.
(Agenzia delle Entrate)
Approvazione del modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Approvazione del modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione
1.1. E' approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, il modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi alla società o ente armatore, al rappresentante firmatario della comunicazione, alle società del gruppo per le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.
2. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello
2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (2), e successive modificazioni. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "Tonnage tax", che è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
2.4. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.5. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.
Motivazioni
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ha introdotto, tra l'altro, agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito "Tonnage tax"). Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 161 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005 (di seguito "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative del citato regime di determinazione forfetaria.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 agosto 2005 (di seguito "provvedimento") è stato approvato, ai sensi del predetto decreto, il modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione.
In particolare, l'opzione per il regime di Tonnage tax deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, può essere rinnovata ed è irrevocabile per 10 esercizi sociali.
L'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto dall'articolo 155, comma 1, del TUIR, vale a dire entro 3 mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale i soggetti interessati intendono fruirne, mentre può essere rinnovata entro 3 mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia della precedente.
La comunicazione va, altresì, presentata nel caso di variazione del gruppo, entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione.
Con il comma 217, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (3) (Finanziaria 2008) è stato modificato l'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del TUIR col quale è previsto che la predetta disciplina vale anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del luglio 2005, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate, relative all'opzione di cui all'art. 155 del TUIR, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.
Il presente provvedimento approva il modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento, opportunamente integrato con le novità introdotte dalla citata legge n. 244 del 2007.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 155 a 161);
- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, recante disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (Tonnage tax);
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 26 novembre 2008
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