AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2021.

(Agenzia delle entrate)

 

Modalità e termini delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli Albi, Registri ed Elenchi tenuti dagli Ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.

 

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone:

 

1. Oggetto della comunicazione

1.1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in Albi, Registri ed Elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

1.2. Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l'efficace monitoraggio dell'adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.

 

2. Soggetti obbligati

2.1. Sono obbligati alla comunicazione delle informazioni di cui al punto 1. gli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di Albi, Registri ed Elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

 

3. Modalità di trasmissione

3.1. I soggetti di cui al punto 2. effettuano le comunicazioni utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2. Le modalità di compilazione e di trasmissione nonché di gestione degli esiti della trasmissione sono descritte negli allegati al presente provvedimento di cui al successivo punto 7.

3.3. Fermo restando l'obbligo di cui al punto 2., gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, possono effettuare l'adempimento per il tramite del Consiglio nazionale dell'Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio nazionale e l'Agenzia delle entrate ovvero con le usuali modalità di trasmissione di cui ai punti precedenti.

3.4. I soggetti di cui al punto 2. possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1., degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

4. Termini delle comunicazioni

4.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento effettuate ai sensi dei punti 3.1. e 3.4. è stabilito al 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

4.2. Gli effetti del presente provvedimento decorrono dai dati dell'anno 2020. 5. Trattamento dei dati

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3., lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999 che dispone in capo a tutti gli enti ed uffici, anche diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, l'obbligo di comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli Albi ed Elenchi alla tenuta dei quali sono preposti.

Considerato quanto stabilito dal D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) all'articolo 15, commi 1 e 2, si è previsto di estendere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999.

5.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle attività di trattamento rappresentate nei precedenti paragrafi.

5.3. L'Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico SOGEI Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n.679/16. I dati e le notizie di cui al presente provvedimento, raccolti e trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria. I dati vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza, controllo di qualità e di controllo sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [art. 5, par.1., lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679], l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

5.5. Sul trattamento dei dati personali relativo all'acquisizione dei dati e costituzione della relativa banca dati provenienti dagli Ordini professionali è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

6. Sicurezza dei dati

6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3., è garantita dal sistema dell'invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

6.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

 

7. Allegati

7.1. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- allegato 1, concernente il tracciato record da utilizzare per la comunicazione;

- allegato 2, concernente le istruzioni per la compilazione del tracciato, la trasmissione della comunicazione e la successiva gestione degli esiti della trasmissione;

- allegato 3, concernente il tracciato record dell'allegato alla ricevuta telematica.

 

8. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

8.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dandone comunicazione nel medesimo sito.

 

Motivazioni

L'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999 dispone in capo a tutti gli enti ed uffici, anche diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, l'obbligo di comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli Albi ed Elenchi alla tenuta dei quali sono preposti. A tal fine, considerato quanto stabilito dal D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) all'articolo 15, commi 1 e 2, si prevede di estendere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999. Conseguentemente, il presente provvedimento detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all'Agenzia delle entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all'intera platea dei soggetti iscritti.

La previsione, inoltre, della possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione da parte dei singoli Ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio nazionale, con l'invio delle informazioni confluite nell'Albo unico nazionale realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell'Agenzia. In considerazione della estrema eterogeneità dei soggetti obbligati, al fine di garantire la massima qualità del dato, sono previste le seguenti modalità alternative per l'invio della comunicazione:

- direttamente o per il tramite di un intermediario qualificato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- per il tramite dei Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- per il tramite dei Consigli nazionale nell'ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l'Agenzia delle entrate.

L'obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli Ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio nazionale ma quest'ultimo per qualunque motivo non abbia trasmesso i dati all'Agenzia delle entrate, nonché in ogni altro caso di comunicazione non trasmessa. La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli Ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi. Il termine "variazioni" riportato al punto 1.2. e previsto nell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 605 del 1973 viene utilizzato per consentire la comunicazione dei cambiamenti della posizione del professionista nell'Ordine territoriale, per esempio le sospensioni dall'Albo stesso o le cancellazioni oppure le informazioni circa la cessazione dall'esercizio dell'attività. Le variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l'iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (art. 15, commi 1 e 2);

decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, recante Disposizioni relative all'Anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, concernente il regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, c. 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

decreto ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1999, n. 235, concernente la comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli Ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di Albi, Registri ed Elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, recante "Trasmissione telematica di comunicazioni all'Anagrafe tributaria";

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2006, n. 248, recante "Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria".

 

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