AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1.1. Con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, alle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;

- i dati identificativi del cessionario/committente;

- la data del documento;

- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);

- il numero del documento;

- la base imponibile;

- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

1.2. Le regole di compilazione della comunicazione con cui sono trasmessi i dati di cui al punto 1.1. e le regole di compilazione della comunicazione opzionale con cui sono trasmessi i dati di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (10) sono quelle riportate nell'allegato al presente provvedimento "Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture - versione 1.1." e sono adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.

1.3. Fino al 10 luglio 2017, i dati di cui al punto 1.1. possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell'allegato "Specifiche tecniche dati fattura" al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

2. Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

2.1. E' approvato l'allegato modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" (di seguito modello) di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con le relative istruzioni, composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- il quadro VP.

2.2. Le informazioni da trasmettere con il modello sono definite nell'allegato al presente provvedimento "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

3. Modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

3.1. La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al precedente punto 1.1. e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA mediante il modello di cui al precedente punto 2.1. è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le modalità descritte nell'allegato al presente provvedimento "Modalità di trasmissione dati".

3.2. La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.1. e del modello di cui al precedente punto 2.1. è effettuata nei termini previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni.

3.3. I dati del modello di cui al punto 2.1., una volta acquisiti, saranno resi disponibili al contribuente, nel proprio Cassetto fiscale e nella Sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4. Messa a disposizione delle risultanze dell'esame dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

4.1. I dati che pervengono all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella Sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" secondo l'allegato al presente provvedimento "Modalità di consultazione dei dati".

4.2. I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

4.3. Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5. Trattamento dei dati

5.1. I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

5.2. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. Sicurezza dei dati

6.1. L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, di identificazione, di autenticazione e di autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

7. Correzioni delle specifiche tecniche

7.1. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita Sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

8. Modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070

8.1. Al punto 4. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070 "Termini per la trasmissione telematica dei dati", dopo il punto 4.1., è inserito il seguente: "4.2. Per l'anno 2017, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018".

Motivazioni

L'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha modificato l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ha inserito - in tale ultima disposizione - un nuovo articolo 21-bis.

Il nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 modifica il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l'Agenzia delle entrate e stabilendo la trasmissione telematica di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione.

L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78/2010, invece, introduce un adempimento comunicativo riguardante i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Il presente provvedimento e i suoi allegati, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, definiscono le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse. In particolare, il provvedimento approva il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione - in forma organizzata e sicura - dei soggetti passivi IVA, così come previsto al comma 5 dell'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 78/2010, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella Sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e sono consentite da canali telematici sicuri con l'Agenzia delle entrate.

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con il relativo modello, potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

I termini di trasmissione sono quelli stabiliti dai citati articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78/2010.

I termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all'art. 1, comma 3 del D.L.vo 5/8/2015, n. 127, definiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, sono modificati per allinearli ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per il 1° anno di applicazione del decreto legislativo n. 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate, per il 1° semestre entro il 16/9/2017 e per il 2° semestre entro il mese di febbraio 2018.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;

decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

 

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