AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014, e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Ambito soggettivo di efficacia

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti delle persone fisiche, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che hanno usufruito della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, disposta dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (34), per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014, residenti o aventi sede operativa nei territori individuati dall'articolo 3 citato e alle condizioni ivi stabilite.

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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 516, 1224; I.L.P. 2014, pagg. 260, 632.

2. Modalità di effettuazione dei versamenti

2.1. Per i versamenti non eseguiti per effetto delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2014, sono utilizzati i modelli di pagamento e i codici tributo ordinariamente stabiliti per i singoli tributi.

3. Modalità di effettuazione degli adempimenti

3.1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel punto successivo, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti.

3.2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, utilizzando i modelli relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella casella "Eventi eccezionali" deve essere indicato il codice "4".

Motivazioni

L'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014 n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, ha emanato disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e del 19 gennaio 2014, e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

Sono interessati dagli eventi sopra indicati:

- i territori dei comuni della provincia di Modena, colpita dagli eventi alluvionali del 17 e del 19 gennaio 2014, per la quale con deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 3 comma 1);

- i territori dei comuni colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, per i quali con deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza, confermati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014 (articolo 3 comma 1-bis e allegato 1-bis al decreto legge n. 4 del 2014);

- le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena (articolo 3, comma 4).

Inoltre, il comma 4 del citato articolo 3, prevede per le suddette frazioni e per i territori di cui al citato allegato 1-bis al decreto legge n. 4 del 2014, che la fruizione della sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei territori agricoli all'Autorità comunale, la quale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Il comma 3 dell'articolo 3 ha previsto che le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della prevista sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dall'alluvione e dagli eccezionali eventi atmosferici.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 28 gennaio n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

Deliberazione del 31 gennaio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Deliberazione dell'11 aprile 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014.

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