AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2015.

(Agenzia delle Entrate)

Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese per l'assunzione di detenuti o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 luglio 2014, n. 148.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta

1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, concesso a favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, in attuazione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 luglio 2014, n. 148. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate, è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

2. Procedura di controllo automatizzato

2.1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito per l'anno successivo, con l'importo concesso a ciascuna di esse.

2.2. Con le stesse modalità telematiche di cui al punto 2.1., il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia comunica all'Agenzia delle entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria all'Agenzia delle entrate.

2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi dei punti 2.1. e 2.2., effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3. Decorrenza

3.1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono dall'1 gennaio 2016. A partire da tale data, è soppresso il codice tributo 6741, istituito con risoluzione n. 182/E dell'11 giugno 2002.

4. Disposizioni transitorie

4.1. I crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruiti dalle imprese, a decorrere dall'1 gennaio 2016, secondo le disposizioni del presente provvedimento, nei limiti dell'importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all'Agenzia delle entrate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e l'ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il codice tributo 6741, rilevati dall'Agenzia delle entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato Dipartimento.

Motivazioni

Con il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148, sono state adottate le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, e successive modificazioni, il quale prevede che il credito d'imposta concesso a favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Ministero della Giustizia. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;

legge 22 giugno 2000, n. 193, recante: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti;

decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, recante: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, che, all'articolo 3-bis, nel prevedere le misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, apporta modificazioni alla legge n. 193 del 2000;

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, che, all'articolo 7, comma 8, sostituisce l'articolo 3 della legge n. 193 del 2000;

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