AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 agosto 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Criteri selettivi

1.1. Le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, utilizzando criteri riferiti:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

1.2. Allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui al punto 1.1., lettera f), a decorrere dalla data di avvio delle disposizioni del presente provvedimento, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

2. Procedura di sospensione

2.1. Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento.

2.2. Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

2.3. Se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

2.4. Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;

b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

2.5. In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 di cui al punto 2.3. entro il periodo di sospensione di cui al punto 2.1., l'operazione si considera effettuatanella data indicata nel file telematico inviato.

2.6. Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, di cui rispettivamente ai punti 2.3. e 2.4., il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

3. Disposizioni finali

3.1. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

3.2. I criteri selettivi di cui al punto 1.1. e la procedura di cui al punto 2. sono applicati, ove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

3.3. Restano ferme, altresì, le specifiche disposizioni vigenti che prevedono il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

3.4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Motivazioni

Il comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (7), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In proposito, è previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 49-ter dell'articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006.

Pertanto, con il presente provvedimento sono individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate e viene definita la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a)];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento:

Articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recanti disposizioni in materia di versamenti unitari di imposte e contributi, mediante delega, con eventuale compensazione dei crediti;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, recante, tra l'altro, al Capo IV, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

art. 31, c. 1, del decreto-legge 31/5/2010, n. 78, che prevede, tra l'altro, la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell'art. 31, c. 1, 2° periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;

articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a € 5.000 (n. 7) oppure superiori a € 50.000 (n. 7-bis, per le start-up innovative), l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulladichiarazione o istanza da cui emerge il credito;

articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;

articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito;

legge 27 luglio 2000 n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e in particolare l'articolo 3, comma 2, recante disposizioni in merito alla decorrenza delle disposizioni tributarie che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti.

 

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