AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone:

 

1. Modalità di fruizione del credito d'imposta

1.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (1), spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Il credito di cui al punto 1.1., pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

1.3. All'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

1.5. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

1.6. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

 

2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti

2.1. Ai fini di cui al punto 1.2., il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

 

3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta

3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l'Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall'articolo 2, comma 6- quinquies, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

 

Motivazioni

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'applicazione di tale disposizione è anticipata all'1 luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (cosiddetti misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del D.L.vo n. 127 del 2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla 1ª liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Inoltre, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del D.L.vo n. 127 del 2015, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti le modalità attuative dell'agevolazione in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione stessa e per il rispetto del limite di spesa.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono definite le modalità di attuazione del sopra descritto credito d'imposta.

In particolare, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del D.L.vo n. 127 del 2015 prevede, tra l'altro, che il corrispettivo dovuto per l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali sia pagato con modalità tracciabile. In proposito, il presente provvedimento richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Inoltre, acquisito il parere positivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 24832 del 18 febbraio 2019), il punto 3. del presente provvedimento individua le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina il contributo, riconosciuto come credito d'imposta, spettante ai soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per tali operazioni;

articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione di crediti d'imposta;

articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni circa i limiti annuali applicabili ai crediti d'imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha aumentato il limite annuo dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni circa i limiti annuali applicabili ai crediti d'imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, recante disposizioni circa le modalità di presentazione del modello F24 contenente compensazioni di crediti d'imposta;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, che individua alcune modalità di pagamento ritenute tracciabili.

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