AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2011.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche dei flussi telematici per la trasmissione delle relative informazioni tecniche tra Agenzia delle entrate e agenti della riscossione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modalità di richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

1.1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono richiesti tramite presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (1), e successive modificazioni.

1.2. In sede di presentazione della dichiarazione, nell'apposito quadro, i richiedenti possono scegliere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 (2), per l'erogazione del rimborso in conto fiscale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 4, dello stesso decreto interministeriale ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni al momento della richiesta di rimborso.

1.3. La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'esecuzione del rimborso.

1.4. Qualora i rimborsi di cui al punto 1.1. siano richiesti da un ente o società controllante è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l'eccedenza di credito d'imposta all'ente o società controllante di presentare, preventivamente, la propria dichiarazione.

---------

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 291; I.L.P. 1994, pag. 2020

2. Comunicazioni dei dati relativi ai rimborsi

2.1. Entro 10 giorni dall'invio della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate, qualora il richiedente abbia scelto l'erogazione del rimborso in conto fiscale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, trasmette all'agente della riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alle richieste di rimborso con le modalità ed il contenuto di cui all'allegato A.

2.2. Sono approvate le specifiche tecniche concernenti le modalità di scambio delle informazioni tecniche tra Agenzia delle entrate ed agenti della riscossione di cui agli allegati B e C.

3. Attività dell'agente della riscossione nel caso di scelta del richiedente per l'erogazione del rimborso con le modalità previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567

3.1. Qualora il richiedente abbia effettuato la scelta di cui al punto 1.2., l'agente della riscossione, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.1., chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), comma 7, del medesimo articolo 38-bis.

3.2. L'agente della riscossione, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, eroga il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale.

3.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rimborsi erogabili mediante le modalità di cui all'articolo 78, commi dal 33 al 38, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e relativi decreti attuativi concernenti l'istituzione ed il funzionamento del conto fiscale.

4. Attività dell'agente della riscossione nel caso di mancata scelta del richiedente

4.1. Qualora il richiedente non abbia effettuato la scelta di cui al punto 1.2., il rimborso disposto dal competente ufficio è erogato con le modalità e i termini previsti dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

5. Effetti

5.1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto sono eseguiti secondo le modalità previste dal presente provvedimento a decorrere da quelli richiesti con le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.

Motivazioni

L'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 3.1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha sostituito l'8° ed il 9° periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'attuale ultimo periodo, a norma del quale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sono stabilite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione, finalizzata all'incremento dell'efficienza nella gestione dei rimborsi di imposte, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, in un'ottica di costante miglioramento del rapporto con il Fisco.

Dall'1 febbraio 2011 sarà possibile richiedere i rimborsi dell'IVA, a partire da quelli annuali relativi all'anno d'imposta 2010, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all'agente della riscossione. La dichiarazione IVA 2011 contiene infatti il nuovo quadro VR, semplificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati sono già presenti in altri quadri.

Inoltre, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della "comunicazione annuale dati IVA".

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono disciplinate le attività dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione e sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi telematici di interscambio delle informazioni tecniche relative alla gestione dei rimborsi in conto fiscale.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 38-bis);

legge 30 dicembre 1991, n. 413: Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (articolo 78, commi dal 27 al 38);

decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567: Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (articolo 25);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articoli 2 e 3);

decreto 1 febbraio 1999: Apertura di contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale;

legge 23 dicembre 2000, n. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 34);

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (articolo 10, comma 1, lett. a), n. 3.1)

Allegati ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda