AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Estensione del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale alle Amministrazioni pubbliche.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, dispone:

1. Estensione del servizio di trasmissione telematica alle Amministrazioni pubbliche

1.1. Le procedure telematiche previste dall'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, sono estese, in regime di facoltatività, alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto.

1.2. La successiva obbligatorietà dei servizi di trasmissione telematica sarà disposta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1.3. L'utilizzo del servizio telematico da parte delle Amministrazioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo per l'abilitazione all'esercizio delle professioni tecniche che possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti all'Agenzia delle entrate.

1.4. I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell'archivio catastale non ricompresi negli atti del catasto.

1.5. Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale, sottoscritto dai dipendenti autorizzati mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 2, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 marzo 2015.

 

2. Abilitazione dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche all'utilizzo del servizio telematico

2.1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità indicate ai punti successivi.

2.2. Per i fini richiamati al punto 2.1., le Amministrazioni pubbliche inviano per posta elettronica certificata all'Agenzia delle entrate un'apposita domanda di accesso al servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa Amministrazione.

2.3. Nella domanda deve essere indicato il dipendente responsabile del servizio, delegato dall'amministrazione pubblica per le attività relative al servizio telematico, per il quale dovrà essere indicato il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica nominativa e dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento e dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali. Con le medesime modalità di cui al punto 2.2., la stessa Amministrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca delle funzioni del responsabile del servizio o altre modifiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di accesso al servizio telematico.

2.4. Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica sia soggetta al pagamento dei tributi speciali catastali, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati, il pagamento viene effettuato con modalità telematiche.

2.5. L'Agenzia delle entrate, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipendenti della medesima amministrazione autorizzati all'utilizzo delle procedure telematiche.

 

3. Revoca e sospensione delle abilitazioni all'utilizzo del servizio telematico

3.1. L'abilitazione al servizio telematico del responsabile del servizio e dei dipendenti autorizzati può essere revocata o sospesa dall'Agenzia delle entrate in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi di mancato utilizzo del servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a 12 mesi.

 

4. Condizioni e modalità di presentazione del modello unico informatico catastale

4.1. I dipendenti abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche attestano, nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nella consapevolezza delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto, che:

a) il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, costituisce la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti;

b) l'inoltro dell'atto di aggiornamento dell'archivio catastale è motivato da un documento amministrativo presente agli atti dell'amministrazione che ne giustifica la richiesta;

c) si è provveduto al deposito degli atti al comune, nel caso di trasmissione di atti di aggiornamento cartografico richiamati dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che non ricorre tale obbligo;

d) si impegnano a prestare ogni utile collaborazione per le verifiche e i controlli attivati dall'Agenzia delle entrate.

 

5. Conservazione dei documenti originali cartacei

5.1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, debitamente sottoscritti in tutte le parti e inoltrati all'Agenzia delle entrate, sono conservati dall'Amministrazione pubblica per un periodo di almeno 5 anni, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 2, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 marzo 2015.

 

6. Irregolare funzionamento del servizio telematico

6.1. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato su supporto informatico presso il competente Ufficio provinciale-territorio dell'Agenzia delle entrate.

 

7. Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Motivazioni

L'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio la fissazione di termini, condizioni e relative modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio ai vari soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di adempimenti. In attuazione della citata norma è stato emanato il provvedimento direttoriale "quadro" 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, con il quale sono stati stabiliti i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (di seguito MUIC). Con il citato provvedimento l'ex Agenzia del territorio, nel dare attuazione alla norma primaria, ha individuato, in una 1ª fase, nei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti, ancorché la delega del legislatore fosse più ampia, i soggetti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto con procedure telematiche, mediante il MUIC. Sono state, inoltre, definite le modalità di colloquio fra gli utenti professionisti e gli Uffici provinciali-territorio, le caratteristiche delle reti telematiche e dei file oggetto di trasmissione, nonché le modalità di autenticazione dei soggetti coinvolti, rinviando ad appositi provvedimenti direttoriali l'approvazione delle specifiche tecniche del MUIC, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento. Con provvedimento direttoriale 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, il servizio di trasmissione telematica del MUIC è stato attivato relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). L'attivazione, che ha interessato, in fase di prima applicazione, alcune specifiche aree geografiche, è stata poi progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle 6 province autonome di Trento e di Bolzano (da ultimo, con provvedimento 20 marzo 2007). Con successivi provvedimenti ˗ in particolare, con i provvedimenti 22 dicembre 2006, 30 maggio 2007, 14 febbraio 2008 e 13 ottobre 2010 ˗ il servizio di trasmissione telematica è stato progressivamente attivato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle suddette province autonome, anche in relazione a tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Con provvedimento 26 ottobre 2010 è stato previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal tecnico professionista che li ha redatti mediante firma digitale. Con provvedimento 11 marzo 2015 ˗ allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'Amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici ˗ si è reso obbligatorio, a partire dall'1 giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, mediante MUIC, degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei tecnici professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione di detti atti. Con il presente provvedimento è disciplinato, in ottemperanza all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il servizio di trasmissione telematica del MUIC, che viene esteso alle amministrazioni pubbliche, richiamate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consentendo anche alle stesse, l'utilizzo facoltativo, rimasto finora precluso, delle procedure telematiche di trasmissione degli atti di aggiornamento catastale. Per le finalità di cui al presente provvedimento, si utilizzano le specifiche tecniche riportate e tenute aggiornate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64);

decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dall'1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli artt. dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999.

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

c) Incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).

d) Disciplina normativa di riferimento

Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572, concernente il Testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, recante il regolamento per la conservazione del catasto terreni;

regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di accertamento generale di fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

legge 1 ottobre 1969, n. 679, recante "Semplificazione delle procedure catastali";

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;

decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante Regolamento per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che all'art. 1, comma 2, definisce le amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina delle norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il quale prevede che le funzioni amministrative in materia di catasto terreni ed urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e di Brescia che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome;

decreto direttoriale 7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2001, concernente la presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico, unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di varia-zione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)";

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il "Codice dell'Amministrazione digitale";

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 21/3/2005, pubblicato nella G.U. n. 73 del 30 marzo 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dell'1 marzo 2006;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 20/3/2007, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2/4/2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio dell'1 ottobre 2009, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 ottobre 2010, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 26 ottobre 2010, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 marzo 2015, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia.

 

 

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