AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modalità di comunicazione dell'indirizzo PEC

1.1. I dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

1.2. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC precedentemente trasmesso.

1.3. Il servizio telematico di cui al punto 1.1. è utilizzabile attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nell'area autenticata del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

2. Ambito di applicazione

2.1. L'indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (di seguito INI-PEC).

2.2. Il servizio telematico, previa autenticazione, è utilizzabile solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.

2.3. Non possono comunicare un indirizzo PEC gli eredi del soggetto deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.

2.4. Con la comunicazione dell'indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, di cui al punto 3. presso l'indirizzo PEC di cui è intestatario ovvero presso l'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

3. Utilizzo dell'indirizzo PEC comunicato

3.1. L'indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell'articolo 60, comma 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dall'1 luglio 2017.

3.2. Lo stesso indirizzo PEC, comunicato con le modalità di cui al punto 1.1., può essere utilizzato, sempre a decorrere dall'1 luglio 2017, anche dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle entrate.

3.3. L'Agente della riscossione per le notifiche degli atti propri di cui al punto 3.2. può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all'agente stesso dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC, salvo i casi di:

- revoca dell'indirizzo comunicato all'agente della riscossione, effettuata con le modalità indicate nel punto 3.4.;

- comunicazione dell'indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell'Agenzia dell'entrate di cui al punto 1.1.

3.4. Il contribuente può revocare l'indirizzo PEC di cui al punto precedente inviando all'Agente della riscossione un'apposita richiesta con le modalità indicate da quest'ultimo sul proprio sito internet. In tal caso, l'Agente della riscossione, avvisa l'interessato, con le modalità ivi indicate, dell'avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal 5° giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso.

3.5. La comunicazione, la variazione e la revoca dell'indirizzo di cui ai punti 1.1. e 1.2. hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'Ufficio attesta l'avvenuta ricezione, con le modalità indicate nel successivo punto 4.3.

3.6. Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al 2° tentativo di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già al 1° tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.

3.7. L'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall'Agenzia delle entrate e dall'Agente della riscossione qualora il richiedente risulti titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC. Gli atti possono essere notificati all'indirizzo PEC comunicato con le modalità descritte nel presente Provvedimento, solo dopo che l'indirizzo risultante dall'INI-PEC è stato rimosso da tali archivi.

3.8. Per i soggetti persone fisiche l'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile a partire dalla data di completa attuazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.

4. Servizio telematico per la comunicazione dei dati

4.1. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni:

- il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell'indirizzo PEC);

- l'indirizzo PEC;

- l'intestazione dell'indirizzo PEC al richiedente ovvero agli altri soggetti indicati al punto 2.4.;

- il consenso all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4.2. L'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all'indirizzo PEC comunicato per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente.

4.3. L'Agenzia delle entrate, in esito alla procedura di verifica di cui al punto 4.2. e ai controlli in Anagrafe tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell'indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l'esito dell'operazione che specifica la data in cui l'informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe tributaria. Tale esito, consultabile nella sezione "Storico operazioni" del servizio di acquisizione dell'indirizzo PEC, costituisce attestazione dell'avvenuta comunicazione e produce gli effetti di cui al punto 3.5.

4.4. La registrazione dell'indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:

- il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di cui al punto 4.2.;

- il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.

In caso di scarto, nella Sezione "Storico operazioni", sono indicate le relative motivazioni.

5. Responsabilità e obblighi del richiedente

5.1. Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l'onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute.

6. Modifica e integrazione del provvedimento prot. n. 44027 del 3 marzo 2017

6.1. Il presente provvedimento integra e modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 44027/2017 del 3 marzo 2017.

6.2. Il punto 4. "Reperibilità del modello" del citato provvedimento è soppresso.

Motivazioni

Il comma 7 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, consente, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC e nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, comma 4, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

Il citato articolo 7-quater, comma 9, inoltre, ha modificato anche l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che per tali soggetti che ne fanno richiesta la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della richiesta.

Questo provvedimento disciplina le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell'Agente della riscossione.

La modalità di notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dall'1 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 7. Tale modalità di notifica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è in grado di fornire prova legale dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e del momento in cui questa avviene.

La trasmissione dei dati relativi all'indirizzo PEC, tramite i servizi telematici , sostituisce la presentazione del modello ed il punto 4. "Reperibilità del modello" del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 44027/2017 del 3 marzo 2017 è soppresso.

Ricorrono i requisiti di urgenza e indifferibilità nell'adozione del presente provvedimento, attesa la decorrenza dall'1 luglio 2017, prevista dalla legge, delle disposizioni in argomento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, commi 1 e 2);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articoli 26, 49, comma 2, e 50, comma 2): Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (articolo 3): Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'am-ministrazione digitale;

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (articoli 1 e 7-quater, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13): Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

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