AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003)

 

Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonchè delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Gli intermediari di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (51), e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano le comunicazioni ivi previste nonchè quelle dei dati relativi alle operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all'estero, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 2726, 2728; I.L.P. 1990, pag. 1453.

2. Dati oggetto di comunicazione

2.1 Sono oggetto di comunicazione:

a) le evidenze relative ai trasferimenti da e per l'estero previsti all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, eccedenti il limite di importo di € 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione delle evidenze eccedenti € 10.329,14 per i trasferimenti effettuati anteriormente al 26 dicembre 2002;

b) i dati relativi ai trasferimenti verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti non residenti ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1990.

Le comunicazioni hanno per oggetto i trasferimenti verso l'estero ed i versamenti in conto estero eccedenti il limite di importo di € 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti, anche per importi inferiori a detto limite, ai sensi dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale 8 agosto 1990;

c) le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione delle attività finanziarie e di altre attività detenute all'estero, ai sensi degli articoli 15, comma 4, e 16 comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (52), e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al soggetto che effettua la regolarizzazione e al valore delle attività regolarizzate distinte per tipologia, effettuate negli anni 2002 e 2003.

Non sono oggetto di comunicazione i dati riferiti alle attività regolarizzate dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, che siano state successivamente rimpatriate non oltre il 30 settembre 2003.

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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3508; I.L.P. 2001, pag. 2742.

3. Modalità e termini di comunicazione

3.1 Gli intermediari devono trasmettere le notizie richieste di cui al punto 2.1, lettere a), b) e c), utilizzando il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, oppure, solo per le comunicazioni relative all'anno 2002, tramite supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.2 I soggetti di cui al punto 1 tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

3.3 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (53) e successive modificazioni.

3.4 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera a) relative all'anno 2002 sono effettuate dall'1 al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del provvedimento del 14 marzo 2003 (54) del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.5 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera a), relative all'anno solare precedente, a partire dal 2003, sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi del punto 2.3 del provvedimento del 14 marzo 2003 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.6 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera b), sono inviate dagli intermediari con periodicità annuale e riportano i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive relative ad operazioni di importo eccedente € 12.500, effettuate nel corso dell'anno solare precedente da ciascun soggetto non residente. L'invio mensile di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1990 vige con riferimento alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2003. Le comunicazioni relative all'anno solare 2004 e seguenti sono trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno successivo.

3.7 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera c), relative all'anno 2002, sono effettuate dall'1 al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del provvedimento del 14 marzo 2003 del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera c), relative all'anno 2003, sono effettuate entro il 31 marzo del 2004.

3.8 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

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(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1134; I.L.P. 2003, pag. 821.

4. Ricevute

4.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

4.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 (55) e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

4.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

4.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.

Tali circostanze sono comunicate sempre per via telematica all'intermediario che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purchè corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.

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(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2733; I.L.P. 1998, pag. 2265.

Motivazioni

Il provvedimento è motivato dall'esigenza di razionalizzare il flusso informativo dei dati riguardanti i trasferimenti verso l'estero da parte di non residenti, nonchè di monitorare la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, e di adeguare all'euro gli importi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, con riferimento alle operazioni effettuate da soggetti non residenti, l'introduzione di una comunicazione telematica annuale sostituisce l'attuale comunicazione mensile in forma cartacea, con la fissazione di una soglia minima di ammontare delle operazioni oggetto di comunicazione, analoga a quella stabilita per i trasferimenti da o verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti residenti in Italia.

Riferimenti normativi dell'atto

- Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;

- Decreto ministeriale 8 agosto 1990;

- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;

- Legge 23 novembre 2001, n. 409;

- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

- Legge 21 febbraio 2003, n. 27;

- Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

- Decreto interministeriale 29 dicembre 1993, n. 598;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

- Provvedimento del 9 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- Provvedimento del 14 marzo 2003 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- art. 20, legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a)];

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 28 luglio 2003

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