AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico

DISPONE

1. Informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente

1.1. Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (6) riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

1.2. Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1.3. Con successivi provvedimenti saranno comunicate le attivazioni delle ulteriori semplificazioni di cui al punto 1.2.

1.4. Il tracciato per la trasmissione dei dati di cui al punto 1.1., pubblicato nell'apposita Sezione del Portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, è riportato nell'allegato al presente provvedimento denominato "Tracciato unico_Cessione carburanti & Registro C/S".

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

2. Soggetti obbligati

2.1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1. sono obbligatorie a partire dall'1 luglio 2018 per le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

2.2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definiti i termini di avvio graduale dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti.

2.3. Il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1. è l'1 gennaio 2020.

3. Modalità di utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni

3.1. Le specifiche che definiscono le modalità tecniche ed operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.1. sono pubblicate nell'apposita Sezione del Portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate.

3.2. L'accreditamento ai servizi digitali, per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1.1., da parte dei soggetti obbligati o di loro delegati, avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale.

3.3. Le modalità di accreditamento conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e ai requisiti stabiliti dal quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e consentono di delegare esplicitamente ad altro soggetto l'effettuazione della trasmissione.

4. Frequenza di trasmissione

4.1. La trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.1. è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

5. Interoperabilità e trattamento dei dati

5.1. I dati di competenza dell'Agenzia delle entrate, trasmessi attraverso i servizi digitali di cui al paragrafo 3. all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono messi a disposizione secondo i princìpi di liceità, trasparenza, e correttezza, nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

5.2. La consultazione dei dati ricevuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasmessi all'Agenzia delle entrate è sottoposta a misure che garantiscono l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione nonché la tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

6. Correzioni ed evoluzioni dei tracciati e delle modalità di trasmissione

6.1. Eventuali modifiche ai tracciati nonché alle specifiche tecniche ed operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1. sono pubblicate nell'apposita sezione del Portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (7), ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1-bis, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Il presente provvedimento, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, definisce le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente nonché i soggetti passivi IVA obbligati ad effettuare l'adempimento comunicativo con riferimento alle operazioni di cessione effettuate a partire dall'1 luglio 2018.

Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi dei gestori dei distributori stradali di carburante, anche in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017 e per limitare gli impatti operativi su questi ultimi, con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi, fermo restando che l'ultimo termine viene individuato nella data dell'1 gennaio 2020.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504

legge 27 luglio 2000, n. 212

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

legge 11 marzo 2014, n. 23 [art. 9, comma 1, lettera g)]

decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

legge 4 agosto 2017, n. 124

legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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