AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Riapertura dei termini di presentazione nell'anno 2014 della richiesta di attribuzione del credito d'imposta, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Riapertura dei termini di presentazione nell'anno 2014 della richiesta di attribuzione del credito d'imposta, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , istituito dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

1.1. I termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (35), e successive integrazioni e modificazioni, relativa ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013, sono riaperti dall'1 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014.

1.2. La richiesta, redatta sul modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014, può essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 1, comma 9-septies, del 2 decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 (36), per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici.

1.3. Restano valide le richieste presentate entro il 30 giugno 2014 ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014. I soggetti che hanno già presentato istanza entro il 30 giugno 2014 possono comunque sostituire la richiesta presentando una nuova domanda nei termini di cui al punto 1.1.

1.4. Per le modalità di trasmissione in via telematica delle richieste si rinvia al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014.

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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2300; I.L.P. 2014, pag. 1140.

2. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse disponibili

2.1. La misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto che ha presentato la richiesta nell'anno 2014 è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle domande validamente trasmesse dal 14 aprile 2014 al 30 giugno 2014 e dall'1 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014.

2.2. La misura del credito d'imposta spettante è resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia www.agenziaentrate.it.

Motivazioni

L'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 sono state stabilite le modalità applicative del credito d'imposta.

L'articolo 1, comma 9-septies, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (aggiunto in sede di conversione dalla legge 26 giugno 2014, n. 93) ha modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendo l'ampliamento delle modalità di attestazione del danno e della platea dei beneficiari nonché l'estensione del periodo agevolato.

In particolare, a seguito delle modifiche recate dal decreto-legge n. 74 del 2014, hanno diritto al credito d'imposta gli imprenditori e i lavoratori autonomi che hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verificazione, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia di perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, oppure a condizione che gli immobili siano stato oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per effetto del sisma, e per i quali si sia in possesso del certificato del comune attestante la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. Hanno altresì diritto al credito d'imposta i soggetti che hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle Autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verificazione, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia di perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

Il credito d'imposta è inoltre riconosciuto alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti previsti dai commi 8, 8-bis e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, relativi all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 74/2014, sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014.

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014, emanato in attuazione del decreto-legge n. 74 del 2014, disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2014, prevedendo:

- la sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate della procedura di prenotazione delle risorse relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014;

- la riapertura dei termini di presentazione delle richieste, demandandone la definizione ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale sono stabiliti i nuovi termini di presentazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014, di integrazione e modifica del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013.

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