AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione Paese per Paese.

IL DIRETTORE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, di seguito denominato decreto.

2. Entità tenute alla rendicontazione Paese per Paese

2.1. La rendicontazione Paese per Paese, in attuazione del decreto, deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro all'1 gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente.

Sono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo, di cui al numero 5. dell'articolo 1 del decreto, che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i princìpi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto.

Ai fini del calcolo della soglia di ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, le banche e gli altri Enti creditizi e finanziari considerano il margine di intermediazione incrementato della voce "interessi passivi e oneri assimilati" e "commissioni passive" esposto nel bilancio consolidato in corretta applicazione dei princìpi contabili applicati.

2.2. Qualora la controllante capogruppo non sia residente nel territorio dello Stato e si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto, la rendicontazione è presentata alternativamente:

a) dall'entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto;

b) dall'entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto.

2.3. Le entità residenti tenute alla presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sono esonerate dagli obblighi di presentazione qualora il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto o tramite altra entità residente nel territorio dell'Unione europea designata a presentare la rendicontazione presso la propria Autorità fiscale ai sensi della Sezione II, paragrafo 1., comma 4 dell'allegato alla Direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016.

2.4. Nelle ipotesi in cui la giurisdizione della controllante capogruppo non residente di un gruppo multinazionale, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di rendicontazione, abbia stabilito una soglia di ricavi, in valuta locale, approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro, al tasso di cambio del gennaio 2015, la predetta soglia vale anche ai fini degli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto per le entità residenti che appartengono al medesimo gruppo multinazionale.

2.5. In presenza delle condizioni stabilite nell'articolo 2, comma 7, del decreto le entità residenti tenute alla rendicontazione ai sensi delle lettere a) e b) del punto 2.2. sono esonerate dagli obblighi di presentazione se la controllante capogruppo non residente presenta volontariamente la rendicontazione all'Autorità fiscale della propria giurisdizione di residenza.

3. Oggetto della comunicazione

3.1. Le entità tenute alla rendicontazione di cui al punto 2. devono comunicare, nei termini di cui al punto 7., le informazioni di cui ai successivi punti 3.2., 3.3. e 3.4.

3.2. Nella Tabella 1 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata "Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale" devono essere indicate le seguenti voci:

a) le Giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest'ultime sono situate. Per giurisdizione fiscale si intende una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali che l'entità tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale, ai fini dell'imposizione, è necessario inserire una riga a parte.

Qualora un'entità appartenente al gruppo sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'entità appartenente al gruppo deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale;

b) i ricavi costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale. In particolare, devono essere indicati quelli generati a seguito di operazioni con altre entità appartenenti al gruppo, elencate nella Tabella 2, quelli generati a seguito di operazioni con entità diverse dalle precedenti, e il totale dei ricavi. Qualora nell'ambito della pertinente giurisdizione fiscale risieda più di una entità appartenente al gruppo, i ricavi di dette entità devono essere comunicati su base aggregata, tenendo conto, pertanto, anche di quelli derivanti dalle transazioni poste in essere tra le medesime entità. Ai soli fini della compilazione della Tabella 1, i ricavi comprendono i componenti positivi derivanti dalla cessione di beni semilavorati e materie prime o sussidiarie, dalla prestazione di servizi, da canoni, interessi, royalties e premi, oltre ad eventuali altri importi aventi analoga natura. Si considerano, inoltre, ricavi i proventi derivanti dalla gestione straordinaria e le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante. Qualora ai fini della compilazione della Tabella 1 siano utilizzati i dati del bilancio consolidato o dei bilanci di esercizio delle entità appartenenti al gruppo, la voce ricavi si intende comprensiva dell'ammontare complessivo dei componenti positivi indicati nel conto economico secondo corretti princìpi contabili; la voce ricavi può essere alimentata anche da aggregati netti di conti che accolgono detti ricavi, qualora tali aggregati confluiscano in voci di conto economico non ulteriormente dettagliati in voci più elementari all'interno del medesimo conto economico redatto secondo gli applicabili corretti princìpi contabili. Per le banche e gli altri Enti creditizi e finanziari si considerano ricavi il valore del margine di intermediazione esposto in conto economico, incrementato della voce "interessi passivi e oneri assimilati" e "commissioni passive". I ricavi della stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti dai ricavi della entità a cui la stessa fa capo;

c) gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal "Risultato prima delle imposte" di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari; gli utili (perdite) lorde della stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti dagli utili (perdite) lorde della entità a cui la stessa fa capo;

d) le imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa) costituite dall'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte sul reddito pagate comprendono quelle effettivamente versate dall'entità appartenente al gruppo alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte sul reddito pagate comprendono gli acconti, le imposte sul reddito relative ad anni precedenti, anche a seguito di accertamenti, nonché le ritenute alla fonte operate da altri soggetti (imprese associate elencate nella Tabella 2 e imprese indipendenti) sui pagamenti all'entità appartenente al gruppo. Pertanto, se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A. Eventuali rimborsi di imposte sul reddito sono portati in diminuzione delle imposte versate nel periodo d'imposta in cui sono ricevuti. Tuttavia, qualora i detti rimborsi siano stati considerati come ricavi, per effetto della corretta applicazione dei princìpi contabili o sulla base delle informazioni utilizzate per la compilazione della Tabella 1, è consentita la loro esposizione come ricavi in Tabella 1, purché ciò sia segnalato in Tabella 3; le imposte pagate sul reddito della stabile organizzazione devono essere comunicate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunte da quelle dell'entità a cui la stessa fa capo;

e) le imposte sul reddito maturate (anno in corso) costituite dall'ammontare delle imposte correnti maturate sull'utile imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate. Le imposte correnti non comprendono le imposte anticipate o differite, e gli accantonamenti per debiti d'imposta che non siano ancora certi nel loro ammontare o nella loro esistenza; le imposte correnti maturate sul reddito della stabile organizzazione devono essere comunicate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunte da quelle dell'entità a cui la stessa fa capo;

f) il capitale dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale ai fini regolamentari;

g) gli Utili non distribuiti costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo; gli utili non distribuiti relativi alla stabile sono inclusi in quelli dell'entità a cui la stabile fa capo e sono segnalati nelle informazioni aggiuntive della Tabella 3 allegata al decreto;

h) il numero di addetti costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito al numero degli addetti risultanti alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle ordinarie attività operative dell'entità appartenente al gruppo possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la loro distribuzione tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità; il numero di dipendenti della stabile organizzazione deve essere comunicato con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti da quelli dell'entità a cui la stessa fa capo;

i) le immobilizzazioni materiali costituite dalla somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni materiali devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione e vanno, conseguentemente, espunte da quelli dell'entità a cui la stessa fa capo. Le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

3.3. Nella Tabella 2 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata "Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale" devono essere indicati:

a) la lista delle entità appartenenti al gruppo residenti per ciascuna giurisdizione fiscale indicata nella Tabella 1, riportando la denominazione di ciascuna entità appartenente al gruppo di imprese multinazionali residente ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Le stabili organizzazioni devono essere elencate nella giurisdizione fiscale in cui sono situate specificando l'entità giuridica a cui la stabile organizzazione fa capo;

b) il nome della giurisdizione fiscale in base alla cui normativa l'entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;

c) la natura dell'attività principale o delle attività principali esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle presenti nella Tabella, a seconda del caso.

3.4. Nella Tabella 3 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata: "Informazioni supplementari" deve essere indicata oltre alla denominazione del gruppo di imprese multinazionali, il periodo di imposta di riferimento, la fonte dei dati e ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione Paese per Paese.

4. Fonte dei dati

4.1. Per la comunicazione dei dati di cui al punto 3., le entità tenute alla presentazione della rendicontazione di cui al punto 2., devono utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le medesime fonti.

4.2. Le entità di cui al punto 2. possono scegliere di utilizzare i dati desunti

(i) dal processo di preparazione del bilancio consolidato,

(ii) dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle entità appartenenti al gruppo

(iii) dalla relativa contabilità interna

(iv) dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare.

Nel caso risulti necessario utilizzare più fonti di dati, le ragioni di tale scelta sono esposte in Tabella 3. Non è necessario conciliare i dati della rendicontazione con quanto riportato nel bilancio consolidato, né effettuare adeguamenti per le differenze tra i princìpi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

4.3. Nel caso in cui da un anno ad un altro venga modificata la fonte dei dati le entità di cui al punto 2. devono esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella Tabella 3.

5. Regime linguistico

5.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2378 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1963 della Commissione del 9 novembre 2016, intitolato "Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione Paese per Paese", gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6., della Direttiva n. 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, Sezione III, Tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.

6. Valuta

6.1. Gli importi oggetto di rendicontazione sono comunicati nella valuta utilizzata dall'entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

6.2. Le entità appartenenti al gruppo che comunicano la rendicontazione in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto possono utilizzare la valuta che ha utilizzato la propria controllante capogruppo all'interno dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto.

7. Termini di presentazione

7.1. La comunicazione annuale di cui al punto 3. è trasmessa dalle entità di cui al punto 2., entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

7.2. Per il 1° anno di rendicontazione, l'entità tenuta alla rendicontazione appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia l'1 gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, invia la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.

8. Modalità di comunicazione dei dati

8.1. Le entità di cui al punto 2. trasmettono i dati di cui al punto 3. utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l'abilitazione, i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8.2. I file contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico al presente provvedimento. Le entità appartenenti al gruppo che comunicano i dati in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto comunicano i dati di cui dispongono in base alle informazioni in loro possesso, conformemente alle regole di compilazione di cui all'allegato tecnico al presente provvedimento. A fronte di tale comunicazione le entità ricevono una specifica ricevuta di presentazione conforme alle regole di cui al punto 9.

9. Ricevute

9.1. L'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui al punto 3. mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

a) esito positivo;

b) esito positivo da articolo 2, comma 3, del decreto;

c) esito negativo - scarto.

9.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 9.1. è resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.

9.3. In caso di esito negativo - scarto, le entità di cui al punto 2. effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine di cui al punto 7.

9.4. Per le comunicazioni effettuate nei 15 giorni precedenti al termine di cui al punto 7., i nuovi invii, di cui al punto precedente, vengono effettuati entro 15 giorni successivi alla ricezione della ricevuta di scarto. Tali comunicazioni non si considerano tardive.

9.5. Le rendicontazioni paese per paese trasmesse tardivamente sono comunque acquisite. Dette rendicontazioni sono oggetto di comunicazione alle Autorità fiscali delle giurisdizioni interessate anche oltre la scadenza dei termini di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto.

10. Correzione degli errori

10.1. In applicazione della Direttiva UE n. 2016/881 del Consiglio nonché degli Accordi conclusi con i Governi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle relative intese tecniche, l'Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.

10.2. L'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 10.1., comunica la segnalazione dell'errore all'entità tenuta alla comunicazione, mediante posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero mediante la procedura di notificazione di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10.3. L'entità tenuta alla rendicontazione trasmette la comunicazione correttiva entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.

10.4. E' fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dell'entità tenuta alla rendicontazione.

11. Utilizzo e trattamento dei dati

11.1. Le informazioni trasmesse ai sensi dei punti 2.1. e 2.2., lettere a) e b), nonché comunicate dalle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

11.2. L'Agenzia delle entrate garantisce un livello di protezione dei dati non inferiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, applicando la normativa nazionale e, ove ritenuto necessario, le eventuali clausole di salvaguardia specificate dalla giurisdizione che ha fornito le informazioni, come previsto dalla rispettiva normativa interna.

11.3. L'Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati e li trasmette alle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto, salvo quanto stabilito al punto 9.5.

11.4. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese nel rispetto delle finalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 del decreto.

11.5. Nelle ipotesi in cui venga riscontrata una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto l'Agenzia delle entrate attiva tempestivamente il procedimento di archiviazione o annullamento in autotutela dei relativi atti.

11.6. Per garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti punti, è individuato, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'Ufficio competente, in via esclusiva, per l'analisi delle rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e ad eventuali analisi economiche e statistiche.

11.7. L'Ufficio competente per l'analisi delle rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio comunica i risultati dell'analisi di rischio effettuata esclusivamente alle articolazioni territoriali competenti per il controllo dei contribuenti cui si riferiscono le informazioni oggetto di analisi, con evidenziazione dei limiti all'utilizzo delle informazioni stesse stabiliti nell'articolo 7 del decreto e dalle disposizioni contenute nei precedenti punti.

11.8. L'Ufficio competente per l'analisi delle rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio monitora, periodicamente, gli esiti delle ulteriori indagini compiute dalle articolazioni territoriali competenti sulla base dei risultati dell'analisi di rischio comunicati ai sensi del precedente punto 11.7. e comunica tempestivamente all'articolazione territoriale competente per il controllo e all'Ufficio competente per i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2014, eventuali violazioni dell'articolo 7 e delle disposizioni contenute nei precedenti punti.

11.9. Limitatamente alla 1ª fase di applicazione del regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e successivi decreti attuativi, le disposizioni di cui ai punti 11.7. e 11.8. non si applicano ai soggetti ammessi al suddetto regime, per i quali la competenza, in via esclusiva, allo svolgimento delle ulteriori indagini di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto è attribuita all'Ufficio cooperative compliance dell'Agenzia delle entrate.

11.10. Successivamente alla comunicazione di cui al punto 11.8., l'Ufficio competente per i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale comunica alle Autorità internazionali competenti:

a) eventuali utilizzi dei dati in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto che abbiano comportato l'obbligo di archiviazione o annullamento dei relativi atti;

b) eventuali violazioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto che abbiano comportato l'attivazione di procedimenti per violazione del segreto d'ufficio;

c) eventuali azioni intraprese a seguito delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Motivazioni

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1), ha recepito nell'Ordinamento interno le indicazioni contenute nel BEPS - Action 13, ("Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (cosiddetto Progetto BEPS), avviati dall'OCSE nel luglio 2013, in tema di rendicontazione paese per paese o "Country by country reporting" ("CbCR").

Parallelamente, la Direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 giugno 2016 (cosiddetta "DAC 4"), ha apportato alcune rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2011/16/UE (Direttiva sulla cooperazione amministrativa, cosiddetta "DAC 1"), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2016, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in conformità alle prescrizioni della citata direttiva "DAC 4", ha disciplinato nel dettaglio l'applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni dettando disposizioni attuative in materia di:

i) obbligo di presentazione;

ii) comunicazioni all'Agenzia delle entrate;

iii) contenuto della rendicontazione Paese per Paese;

iv) termine di presentazione della stessa;

v) scambio di informazione e

vi) utilizzo dei dati.

L'articolo 4, comma 2, del citato decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni.

In attuazione della citata disposizione, il presente provvedimento declina taluni aspetti applicativi della disciplina con riferimento, tra gli altri, all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, al regime linguistico delle comunicazioni e al corretto utilizzo e trattamento dei dati, da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il contenuto della rendicontazione è stato definito in conformità alle direttive dell'OCSE, in particolare alla "Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting", pubblicata sul sito istituzionale dell'OCSE nel mese di settembre 2017, e alla normativa comunitaria. Le disposizioni in materia di corretto utilizzo e trattamento dei dati sono ispirate agli orientamenti OCSE in materia di "appropriate use" delle informazioni contenute nel "Country by country reporting" e recepiscono quanto stabilito dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel corpo del presente provvedimento, si rendono applicabili le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016 e nel decreto, nonché i chiarimenti contenuti nei documenti interpretativi o linee guida via via pubblicate dal OCSE sul proprio sito istituzionale.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

- Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la Direttiva n. 77/799/CEE;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1963 Della Commissione del 9 novembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle Direttive (UE) n. 2015/2376 e (UE) n. 2016/881 del Consiglio;

- decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

- decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della Direttiva n. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la Direttiva n. 77/799/CEE legge 10 febbraio 2005, n. 19;

- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2014, che designa l'Ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

- legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

- legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

- Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country reporting), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;

- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 contenente disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

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