AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Trasmissione telematica dei dati

1.1. Per l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (23), i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni.

1.2. I dati da trasmettere sono quelli riportati nell'allegato "Specifiche tecniche dati delle fatture" al presente provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file - in formato XML - in relazione ai dati riguardanti i documenti di cui al precedente punto 1.1.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

2. Modalità di trasmissione dei dati delle fatture

2.1 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.2. è effettuata nelle modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati fatture" al presente provvedimento.

2.2. I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (24), formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 (25) possono non essere trasmessi ai sensi del punto 2.1. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 1649.

3. Esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture

3.1. L'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate.

3.2. L'opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on line presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.3. L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal 1° giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

3.4. La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

4. Termini per la trasmissione telematica dei dati

4.1. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 trasmettono i dati di cui al punto 1.2. entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

5. Messa a disposizione e trattamento dei dati

5.1. I dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell'Agenzia delle entrate, secondo l'allegato "Modalità di consultazione dei dati" al presente provvedimento.

5.2. I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.3. I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. Sicurezza dei dati

6.1. L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato, ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

7. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

7.1. Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 (26), ha conferito delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 3 dell'articolo 1, stabilisce che i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dall'1 gennaio 2017. La medesima disposizione, inoltre, stabilisce che gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Sarà possibile trasmettere, attraverso il Sistema di interscambio, anche fatture semplificate (art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) elettroniche secondo lo specifico formato allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione - in forma organizzata e sicura - dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione, così come previsto sempre al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi, l'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'anno in cui ha inizio la trasmissione dei dati rappresenta il 1° dei 5 anni solari di efficacia dell'opzione. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal 1° giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e verranno consentite da canali telematici sicuri con l'Agenzia delle entrate.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 950; I.L.P. 2014, pag. 502.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

legge 27 luglio 2000, n. 212;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

legge 24 dicembre 2007, n. 244

legge 11 marzo 2014, n. 23 [art. 9, comma 1, lettera g)];

decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.

 

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