AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello e definizione dei termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli Enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli Enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.1. E' approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (8) con le relative istruzioni.

1.2. Il modello è utilizzato:

- dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per chiedere l'attribuzione del credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015;

- dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all' articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015.

1.3. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dall' informati va sul trattamento dei dati personali e dai riquadri contenenti i dati del soggetto richiedente, del rappresentante firmatario della richiesta, degli investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e del credito d'imposta richiesto.

---------

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

2. Decorrenza della misura agevolativa e individuazione delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate

2.1. Per gli Enti di previdenza obbligatoria, il credito si calcola sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d'imposta e investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel medesimo periodo. Il credito viene determinato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati nel 2015. Qualora gli Enti di previdenza obbligatoria percepiscano redditi di natura finanziaria assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 (Regime dichiarativo) e 7 (Regime del risparmio gestito) del decreto legislativo 21 novembre 1997, numero 461, con riferimento ai redditi sottoposti ai predetti regimi, gli stessi possono determinare il credito d'imposta relativamente agli investimenti effettuati in un periodo d'imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente. Qualora venga operata tale scelta, sui redditi maturati o realizzati nell'anno 2015, il credito d'imposta sarà riconosciuto sulla base degli investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine effettuati nel 2016 e la relativa richiesta sarà presentata nel 2017.

2.2. Per le forme di previdenza complementare, il credito si calcola sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d'imposta e investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel periodo d'imposta successivo. Il credito viene determinato a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e dagli investimenti effettuati nel 2015.

2.3. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione alle imposte sostitutive e alle ritenute applicate sulla parte di base imponibile non riferibile agli investimenti in titoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, anche nel caso in cui gli investimenti siano operati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o nell'ambito di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. La comunicazione degli intermediari di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 deve indicare esclusivamente le ritenute ed imposte sostitutive applicate sulla quota di redditi assoggettati ad imposizione in misura piena.

3. Reperibilità del modello

3.1. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

4. Modalità e termini di presentazione della richiesta

4.1. La richiesta è presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

4.2. La richiesta, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata, a decorrere dall'anno 2016, dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno.

4.3. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato Creditoprevidenza, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

4.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con l'utilizzo del software suddetto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La richiesta, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

4.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito a decorrere dal periodo d'imposta 2015 un credito d'imposta in favore degli Enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 grugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015, disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti al fine di beneficiare del credito d'imposta.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati presentino, in via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, secondo lo schema e i termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Secondo quanto disposto dal decreto, nella domanda i richiedenti indicando l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione investito nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto nonché l'importo massimo agevolabile ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

Al fine di assicurare ai richiedenti il tempo necessario per avere a disposizione i dati da indicare domanda di prenotazione delle risorse e tenuto conto della decorrenza degli stanziamenti dal 2016, i termini di presentazione delle istanze sono stati fissati, a decorrere dall'anno 2016, dallo marzo al 30 aprile di ciascun anno.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stabiliti i termini di presentazione delle richieste.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994;

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1996;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005;

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014;

legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda