AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2011.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1.1. Ai sensi dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .

1.2. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, costituisce parte integrante del modello di cui al punto 1.1. la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

1.3. I dati di cui al punto 1.2. da comunicare all'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record da approvare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono i seguenti: 1) numero di polizza; 2) codice fiscale del proprietario del veicolo 3) indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio); 4) targa del veicolo; 5) sigla della provincia; 6) aliquota d'imposta; 7) ammontare del premio; 8) ammontare dell'imposta; 9) totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.

2. Decorrenza

2.1. Il modello di cui al punto 1.1., integrato dalla comunicazione prevista dal punto 1.2., è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nell'anno 2012.

2.2. Le imprese di assicurazione con sede nell'Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi, e che, ai sensi dell'art. 4-bis della citata legge n. 1216 del 1961, sono tenuti alla presentazione delle denunce mensili, trasmettono i dati analitici di cui al punto 1.3. annualmente, entro il 31 maggio con riferimento agli importi versati alle province nell'anno solare precedente.

3. Modalità per la presentazione telematica del modello di denuncia

3.1. Il modello di cui al punto 1.1. è presentato all'Agenzia delle entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella denuncia utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di denuncia, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

4.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province dispone, ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisca tributo proprio derivato delle province e che le stesse, a decorrere dall'anno 2011, possano aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Il comma 3 del citato articolo 17 del menzionato decreto legislativo n. 68 del 2011 dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato entro l'anno 2011 il nuovo modello di denuncia sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Il comma 4 del medesimo articolo 17, inoltre, stabilisce che l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento prevede l'obbligatoria segnalazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione ai menzionati commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si approva, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, nonché l'elenco dei dati da comunicare annualmente, entrambi da presentare all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche.

Il modello approvato deve essere utilizzato per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati da presentare a decorrere dall'anno 2012.

Per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono mensilmente la denuncia, ai sensi dell'articolo 4-bis, legge n. 1216 del 1961, i dati analitici dei singoli contratti di cui al punto 1.3. del presente provvedimento sono inviati annualmente entro il 31 maggio 2012.

I dati di cui al punto 1.3., sono trasmessi per via telematica, da parte di tutti i soggetti, con riferimento agli importi versati alle province nell'anno solare precedente e secondo le specifiche tecniche e i tracciati record che saranno approvati con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

 

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