AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002)
Attuazione dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo alle modalità di presentazione delle richieste di rimborso.
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Modalità di presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
1.1. La richiesta di rimborso delle somme di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (44), è prodotta dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, all'ufficio cui è stata presentata l'istanza di definizione automatica riguardante le quote in relazione alle quali è stata esercitata la facoltà di cui all'art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.
1.2. La richiesta di rimborso è presentata, limitatamente al 99% della metà delle spese esecutive infruttuose sostenute, al netto delle dilazioni fruite, con riferimento alle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica di cui al citato art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
1.3. Nella richiesta di rimborso di cui al punto 1.1, il concessionario, con le modalità indicate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
a) l'ammontare della metà delle spese esecutive infruttuose di cui chiede il rimborso pari al 99% del loro importo;
b) che le spese esecutive infruttuose di cui al punto a) sono state sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
c) che le predette spese non sono state già rimborsate;
d) l'importo delle dilazioni fruite.
1.4. Alla richiesta di cui al punto 1.1 è allegato un elenco, compilato su supporto sia magnetico, sia cartaceo, contenente, per ciascuna delle quote ammesse alla definizione automatica di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per le quali il concessionario esercita la facoltà prevista dall'art. 60-bis dello stesso decreto, l'indicazione:
a) della tipologia, della data di presentazione e del numero identificativo della domanda di rimborso o di discarico in cui è inserita la quota per la quale si esercita la facoltà di cui al citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999;
b) dell'ammontare della metà delle spese esecutive infruttuose globalmente sostenute relativamente alle quote ammesse alla definizione automatica prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
c) della somma corrispondente al 99% della metà dell'importo di cui alla lettera b);
d) dell'ammontare delle dilazioni fruite a titolo di rimborso provvisorio delle spese esecutive di cui al punto b);
e) della somma di cui si chiede il rimborso pari alla differenza tra gli importi di cui ai punti c) e d).
1.5. Il concessionario presenta la richiesta prevista al punto 1.1 anche alla competente Direzione regionale (o provinciale per gli ambiti delle province autonome di Trento e Bolzano), aggregando per ambito l'importo di cui chiede il rimborso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1528; I.L.P. 1999, pag. 1016.
Motivazioni
Il decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (45), ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introducendo, tra l'altro, l'art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose).
L'art. 60-bis citato stabilisce che ai concessionari spetta il rimborso del 99% della metà delle spese esecutive infruttuose sostenute relativamente alle quote oggetto della definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali prevista dall'art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.
Sono, naturalmente, rimborsabili esclusivamente le spese delle procedure esecutive infruttuose relative a quote che gli uffici, a seguito dei riscontri effettuati, hanno ritenuto di ammettere alla definizione automatica di cui al predetto art. 60 del decreto legislativo n. 112/1999.
Poichè è stata pressochè ultimata l'acquisizione da parte delle Direzioni regionali dei dati definitivi delle quote ammesse dagli uffici alla definizione automatica da ultimo citata, i concessionari possono presentare le istanze di rimborso limitatamente alle spese sostenute per tali quote.
Il presente atto disciplina le modalità di presentazione delle istanze di rimborso di cui al citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, e il contenuto delle stesse.
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1796; I.L.P. 2001, pag. 1209.
Riferimenti normativi dell'atto
Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (46) (art. 62, comma 2);
statuto dell'Agenzia delle entrate [art. 4, comma 1, lettera b)].
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
Disposizioni relative agli effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose:
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 60-bis).
Roma, 29 luglio 2002
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(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206; I.L.P. 1999, pag. 2363.