AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2011.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia

1.1. I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (50), appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

1.2. La richiesta di cui al punto 1.1., sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);

- l'indicazione dello Stato dell'Unione europea di cui è cittadino;

- il codice fiscale;

- l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza;

- l'indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività;

- la dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1;

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall'art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (51), e successive modificazioni e integrazioni;

- la dichiarazione di non beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (52), e successive modificazioni e integrazioni;

- l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

1.3. Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di 3 mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del presente Provvedimento presentano la richiesta di cui al punto 1 entro 3 mesi dalla data di pubblicazione.

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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 276; I.L.P. 2011, pag. 213.

(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

2. Adempimenti del sostituto di imposta

2.1. I soggetti indicati nell'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (53), ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 1.

2.2. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali indicate nel punto 2.1., corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

2.3. Le disposizioni di cui ai punti 2.1. e 2.2. non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall'Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

2.4. Nella certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (54), sono indicati separatamente l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l'ammontare ridotto alle percentuali indicate nel punto 2.1.

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(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.

(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2006, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000 pag. 1689; 2002, pag. 728.

Motivazioni

L'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, stabilisce che: "Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.".

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla disposizione riportata e si definiscono le modalità di effettuazione della richiesta del beneficio da parte del lavoratore e gli adempimenti conseguenti del sostituto di imposta.

In particolare, il presente Provvedimento stabilisce che la richiesta deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e nella certificazione unica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La richiesta deve essere presentata entro mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011 in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero, coerentemente con l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 238.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante: "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia"

decreto del Ministro degli Affari Esteri del 30 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011.

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