AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

1.1. A partire dall'anno d'imposta 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (4), il sistema tessera sanitaria, dall'1 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, e i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (5) (Legge di stabilità 2016), relativi a:

a) spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;

b) rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

1.2. I dati forniti dal sistema tessera sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1. i dati disponibili sul sistema tessera sanitaria sono:

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;

c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

d) tipologia della spesa;

e) importo della spesa o del rimborso;

f) data del rimborso.

1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3365; I.L.P. 2014, pag. 1693.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento

2.1. Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell'Agenzia delle entrate e relativo trattamento

2.1.1. L'Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal sistema tessera sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione di cui al punto 2.4.

2.1.2. L'Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al sistema tessera sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico come indicati nelle certificazioni uniche trasmesse all'Agenzia delle entrate nei termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

2.1.3. Il sistema tessera sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4., ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione di cui al punto 2.4.

2.1.4. L'Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal sistema tessera sanitaria con sistemi automatici, determinando l'importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell'Agenzia delle entrate li suddividono in:

- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;

- spese agevolabili solo a particolari condizioni.

2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie

2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 3.1., lettera b), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2016 i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l'opposizione di cui al punto 2.4.:

a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.;

b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.

Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1., lettera b), riferibili al medesimo anno d'imposta.

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2. sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2016, e ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

2.3. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente

2.3.1. Ai fini dell'eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal sistema tessera sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3. del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione di cui al punto 2.4.

2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3. del presente provvedimento non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2016.

2.4. Opposizione dell'assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie

2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l'assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1. né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.

2.4.2. L'opposizione di cui al punto 2.4.1. viene manifestata con le seguenti modalità:

a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2., lettera b), si applicano con riferimento alle spese sanitarie, relative a prestazioni erogate da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate, sostenute a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2., l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

2.4.5. Dall'1 ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa di cui al punto 1.4. del presente provvedimento, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui all'allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effettuare la comunicazione l'assistito può:

a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;

b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 06.96668907 (da cellulare) - +39 06.96668933 (da estero);

c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnare l'apposito modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

Se l'assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all'allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.5., il servizio sincrono del sistema tessera sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:

- il sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l'indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, come richiesto dal medesimo assistito;

- il sistema tessera sanitaria per ogni codice fiscale non trasmette all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;

- il sistema tessera sanitaria comunica all'Agenzia delle entrate l'esito dell'operazione effettuata.

2.4.7. L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

2.4.8. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie

3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate. In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;

b) data e ora dell'esecuzione;

c) modalità di utilizzo dei dati:

- elaborazione ai fini di totalizzazione;

- visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti;

- codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati.

I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi.

4. Conservazione dei dati riguardanti le spese sanitarie per finalità di controllo relative alla trasmissione dei dati

4.1. Il sistema tessera sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati consolidati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, e i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (6), e al citato articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015. I dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2865.

5. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

5.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 335 del 28 luglio 2016.

Motivazioni

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i Presidi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del sistema tessera sanitaria.

Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

Il provvedimento del 31 luglio 2015 ha definito, pertanto, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha modificato l'articolo 3, comma 3, del citato decreto, estendendo l'obbligo di trasmissione al sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dall'1 gennaio 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei Servizi sanitari e non accreditate.

Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal provvedimento del 31 luglio 2015, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari.

L'articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di € 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.

L'articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.

Considerata la disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e successive modificazioni, il presente provvedimento ha, pertanto, previsto che i dati relativi alle spese sanitarie sostenute debbano essere registrati in archivi distinti e separati da parte del sistema tessera sanitaria, per i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate sanzioni. I dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, concernente la revisione del sistema sanzionatorio;

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 949);

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015, concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, riguardante l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Allegato ...omissis...

 

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