AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2010 dall'articolo 1, comma 230, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure per la sicurezza.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Rende noto:

che l'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 2010 per il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (13), a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso nonché di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adozione di misure per la sicurezza, si è conclusa in data 8 marzo 2010, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata l'8 febbraio 2010 alle ore 10,56 minuti e 14 secondi.

Entro tale data sono state complessivamente accolte n. 5.282 istanze, di cui n. 3.839 dell'anno 2009, che non risultavano soddisfatte nel precedente esercizio finanziario 2009 per esaurimento delle relative risorse e con conseguente titolo di precedenza sui fondi 2010, nonché n. 1.443 presentate nell'anno 2010.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, emanato in attuazione dei predetti commi, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio ed ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che le istanze che non trovano capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel 2° o nel 3° periodo di applicazione della disciplina. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto la data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

Il presente provvedimento è, pertanto, emanato in attuazione della citata disposizione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4)];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 228 a 232 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

 

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