AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modalità di presentazione e conseguenti attività dell'ufficio competente.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

...omissis...

Dispone:

TITOLO I

APPROVAZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE

E REPERIBILITA' DEL MODELLO

1. Approvazione del modello

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. (di seguito il Modello) è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi dei soggetti interessati, e dai quadri per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dello scomputo delle perdite.

2. Ambito di applicazione

2.1. Il Modello deve essere presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite del consolidato a fronte delle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, previste dal comma 2 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ivi incluse quelle derivanti dalle variazioni previste dall'art. 122 del TUIR, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007.

2.2. Il Modello deve essere altresì presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite del consolidato nel procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (2).

2.3. Possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione del Modello. Per perdite di periodo del consolidato devono intendersi sia le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 84 del TUIR. Si scomputano prioritariamente le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica.

2.4. Si considerano utilizzate alla data di presentazione del Modello:

(i) le perdite scomputate, ai sensi dell'art. 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica;

(ii) le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in ipotesi di mancato rinnovo o interruzione dell'opzione per il consolidato o rimaste in capo alla consolidante in caso di mancato rinnovo o interruzione totale della tassazione di gruppo, ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUIR;

(iii) le perdite già utilizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 mediante presentazione del Modello;

(iv) le perdite rettificate o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi diversi da quelli che danno luogo all'utilizzo di perdite mediante la presentazione del Modello.

2.5. Le perdite richieste in diminuzione mediante la presentazione del Modello non sono più nella disponibilità della consolidante.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2675; I.L.P. 1997, pag. 1690.

3. Reperibilità del Modello

3.1. Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il Modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il Modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del Modello nel tempo.

3.4. E' consentita la stampa del Modello nel rispetto della conformità grafica al Modello approvato e della sequenza dei dati.

TITOLO II

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

4. Modalità di presentazione del Modello

4.1. Il Modello è presentato per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (3), e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del predetto decreto.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODELLOIPEC", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

4.3. E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale attestazione costituisce prova dell'avvenuta presentazione e il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

4.4. La consolidante dà notizia alla consolidata dell'avvenuta presentazione del Modello.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.

TITOLO III

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

DELL'UFFICIO COMPETENTE

5. Ufficio competente

5.1. L'ufficio titolato all'emissione dell'atto unico di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alla definizione dell'accertamento con adesione di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è quello competente nei confronti della consolidata, o della consolidante per i redditi propri, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (4).

5.2. L'ufficio di cui al punto 5.1. pone in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione del Modello.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

6. Notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

6.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di notifica di atto unico concernente le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, di cui al punto 2.1.

6.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6.3. La presentazione del Modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'atto unico, sia per la consolidata sia per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni, così come previsto dall'art. 40-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., procede, ai sensi del citato art. 40-bis, comma 3, ultimo periodo, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione del Modello.

6.5. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'atto unico notificato.

6.6. La presentazione del Modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4. e seguenti.

7. Istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

7.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di istanza di accertamento con adesione formulata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di notifica di atto unico concernente le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, di cui al punto 2.1.

7.2. Il Modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite nell'atto di accertamento con adesione, deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6.

7.3. La presentazione del Modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'atto unico, sia per la consolidata sia per la consolidante, così come previsto dall'art. 40-bis, comma 3, 3° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un periodo di 60 giorni ulteriore al periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6.

7.4. L'ufficio procede secondo quanto previsto al punto 7.5. e seguenti, senza tenere conto del termine di cui all'art. 40-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7.5. Anche nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte di un solo soggetto, l'ufficio formula sia alla consolidata sia alla consolidante l'invito a comparire di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di instaurare un unico contraddittorio. L'impugnazione dell'atto da parte di uno solo dei soggetti interessati non comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione per l'altro soggetto.

7.6. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., predispone l'atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto viene sottoscritto dalla consolidata, dalla consolidante o da una sola di esse, e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218, anche se effettuati da parte di uno solo dei predetti soggetti.

7.7. Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio che ha emesso l'atto unico, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., procede comunque, sulla base del Modello presentato, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, come previsto dal comma 3, ultimo periodo, dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante.

7.8. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'atto unico notificato.

8. Procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di atto unico: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

8.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell'art. 5, comma 1, o dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

8.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica nel corso del contraddittorio.

8.3. L'invito a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inviato sia alla consolidata che alla consolidante.

8.4. L'istanza di cui all'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo, può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di uno solo di essi, l'ufficio formula ad entrambi i soggetti interessati la proposta di accertamento, al fine di instaurare un unico contraddittorio.

8.5. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., predispone l'atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto viene sottoscritto dalla consolidata, dalla consolidante o da una sola di esse, e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, anche se effettuati da parte di uno solo dei predetti soggetti.

8.6. In caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., emette l'atto unico procedendo comunque, sulla base del Modello presentato, al calcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, computando in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite oggetto del Modello medesimo.

9. Adesione ai contenuti dell'invito: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

9.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

9.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro il 15° giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio.

9.3. Alla comunicazione di adesione ai contenuti dell'invito, che può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante, deve essere allegata copia cartacea del Modello che si trasmette in via telematica.

9.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., procede alla rideterminazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e notifica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

9.5. Il versamento della 1ª o unica rata deve essere effettuato entro il 15° giorno successivo alla notifica dell'esito di cui al punto 9.4. La quietanza dell'avvenuto pagamento della 1ª o unica rata deve essere prodotta all'ufficio entro 10 giorni dal versamento.

9.6. In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della notifica dell'esito di cui al punto 9.4., l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. Adesione ai verbali di constatazione: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

10.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ipotesi di adesione ai verbali di constatazione prevista dall'art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10.2. Il Modello deve essere presentato dalla consolidante in via telematica entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.

10.3. Alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione, che può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante, deve essere allegata copia cartacea del Modello che si trasmette in via telematica.

10.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.3., notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale di cui al comma 2 del citato art. 5-bis.

11. Comunicazioni dell'ufficio competente

11.1. Le comunicazioni dell'ufficio conseguenti alla presentazione del Modello, nei confronti dei soggetti che, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si siano dotati dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato è ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del previgente doppio livello di accertamento.

Tale unico atto fa emergere un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate, in quanto la consolidata per effetto dell'opzione si è spogliata sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite.

Resta, in ogni caso, la possibilità di computare in diminuzione dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione del consolidato, non ancora utilizzate, mediante apposita richiesta, i cui contenuti e modalità di presentazione costituiscono l'oggetto del presente provvedimento.

In esso sono infatti individuati l'ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della richiesta di computo in diminuzione delle perdite del consolidato ed è approvato il relativo Modello da trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate.

Contestualmente sono indicate le attività che l'ufficio competente è chiamato a svolgere per effetto della presentazione dell'istanza. In particolare si è reso necessario chiarire termini e modalità di presentazione dell'istanza e conseguenti attività dell'ufficio, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento e dell'accertamento con adesione.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: Disposizioni in materia di accertamento con adesione;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

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