AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2., per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2. Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1.:

a) codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2014;

d) dichiarazione IVA presentata relativa all'anno di imposta 2014;

e) protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione di cui ai punti c) e d).

L'informazione contenuta nel punto d) è messa a disposizione del contribuente solo qualora presente nell'anagrafe tributaria. L'assenza dell'informazione è comunque comunicata al contribuente.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2., agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (2), e dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (3) - ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3068; 2013, pag. 372; I.L.P. 2012, pag. 1524; 2013, pag. 164.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui al precedente punto 1. sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2014 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 settembre 2015, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

5.2. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione normativa.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (4) prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA Gli elementi e le informazioni riportate al punto 1.2. del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA nei termini di 90 giorni dal termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nella dichiarazione IVA presentata mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in G.U. n.187 del 12 agosto 1998;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).

Roma, 29 ottobre 2015

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