AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2020.

(Agenzia delle Entrate)

 

Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 1, commi 725 e 726, legge 2 dicembre 2019, n. 160, modificato dall' articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020).

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE

 

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per "imbarcazione da diporto" s'intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d'acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione;

b) per "fornitore" s'intende il soggetto che mette a disposizione l'imbarcazione da diporto sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo;

c) per "utilizzatore dell'imbarcazione da diporto" s'intende il soggetto che utilizza l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo;

d) per contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo s'intende un contratto in cui è previsto il possesso o l'uso ininterrotto dell'imbarcazione per un periodo definito;

e) per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici;

f) per "mezzo di prova" s'intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera e) e dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La documentazione comprovante l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto è la seguente:

i. la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema AIS, "Automatic Identification System", per le imbarcazioni che lo adottano);

ii. il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione (cfr. articoli 169, 173 e 174 del Codice della navigazione) o il registro vidimato attestante le ore di moto dell'imbarcazione da diporto;

iii. il dispositivo conta ore di moto dell'imbarcazione da diporto;

iv. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea;

v. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto;

vi. il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili.

 

2. Ambito applicativo

Le disposizioni del presente provvedimento, dando attuazione all'articolo 1, comma 725 della legge 2 dicembre 2019 n. 160, modificato dall'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, individuano i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera e) e dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

3. Modalità di prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da diporto

L'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell'imbarcazione.

Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova di cui al p. 1, lett. f), secondo il regime di cui ai punti 4 e 5.

 

4. Regime di prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da diporto per i contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili a breve termine

4.1. Prova del tempo di navigazione al di fuori dell'Unione europea

Dai mezzi di prova di cui al punto 1., lettera f) delle definizioni deve risultare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea.

4.2. Imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare

La prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto, dotata di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall'imbarcazione da diporto.

Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea.

4.3. Imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare

La prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto, non dotata di sistemi di navigazione satellitare, è fornita attraverso l'esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine, accompagnata dalla produzione di almeno 2 dei seguenti mezzi di prova:

i. i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;

ii. le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno 2, per ogni settimana di navigazione;

iii. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea;

iv. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto.

Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea.

 

5. Regime di prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da diporto per i contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine

5.1. Prova della navigazione al di fuori dell'Unione europea

Dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f) delle definizioni deve risultare, per ciascun anno di durata del contratto, la quota dell'utilizzo dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea.

5.2. Mezzi di prova

La prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto è fornita attraverso l'esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l'esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall'apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni.

Inoltre, è necessario esibire almeno uno dei seguenti mezzi di prova:

i. i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., "Automatic Identification System") in uso;

ii. le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno 2 per ogni settimana di navigazione;

iii. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea;

iv. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea.

Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione europea.

5.3. Dichiarazione di non imponibilità anticipata e responsabilità del dichiarante

In caso di dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto, circa la navigazione della stessa al di fuori dell'Unione europea per ogni anno di durata del contratto, la quota di non assoggettabilità all'imposta di cui al punto 5.1. s'intende provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione.

Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l'eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo.

In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell'imposta ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, procedendo, se del caso, a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per la propria condotta diligente.

 

6. Conservazione della documentazione relativa all'effettivo utilizzo dell'imbarcazione da diporto

Il fornitore e l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la documentazione comprovante l'effettivo utilizzo e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea per il periodo di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documentazione deve essere messa a disposizione su richiesta degli Organi dell'Amministrazione finanziaria.

 

7. Applicabilità

La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, conclusi successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento.

 

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (5), il luogo della prestazione dei servizi di cui all'art. 7-quater, c. 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio avvengono al di fuori dell'Unione europea.

La richiamata disposizione è stata introdotta a seguito del parere motivato con cui (in data 25 luglio 2019) la Commissione europea, ai sensi dell'art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha contestato all'Italia la violazione delle disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA) che determinano la "territorialità" delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire per un periodo non superiore a 90 giorni, delle imbarcazioni da diporto.

In particolare, nel predetto parere motivato la Commissione europea ha specificato che dall'articolo 56 della Direttiva IVA si evince che, in via generale, il luogo della prestazione di servizi costituita dalla locazione o dal noleggio di un'imbarcazione da diporto, qualora sia a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dalla sede della sua attività economica o da una stabile organizzazione situata in detto luogo, deve essere il luogo in cui l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.

L'articolo 59-bis, lettera a), della richiamata Direttiva IVA consente agli Stati membri, al fine di evitare i casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell'Unione europea qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori dell'Unione europea.

Secondo la Commissione, l'articolo 59-bis può essere applicato a causa di un rischio di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza e non può costituire la base giuridica di una normativa che preveda l'applicazione di percentuali forfettarie senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell'effettiva utilizzazione o dell'effettiva fruizione. Se non sono soddisfatte le rigorose condizioni d'applicazione dell'articolo 59-bis della Direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola generale di cui all'articolo 56 della stessa direttiva.

L'Italia si è avvalsa della deroga di cui al richiamato articolo 59-bis, lettera a), prevedendo, all'articolo 7-quater, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 ottobre 1972, n. 633, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, "le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato".

Tuttavia, date le difficoltà a seguire i movimenti delle imbarcazioni da diporto, con circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 sono state stabilite delle percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea in considerazione della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione utilizzata.

La Commissione evidenzia che il ricorso a tali percentuali non risulta compatibile con le disposizioni unionali richiamate e, pertanto, ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.

L'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 intende quindi adeguare l'Ordinamento interno alle disposizioni della direttiva IVA, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle imbarcazioni da diporto, secondo quanto richiesto dalla Commissione.

A tal fine la disposizione esplicita che il ricorso al criterio di territorialità dettato dall'articolo 7-quater, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972 risponde alla finalità di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.

L'articolo 7-quater, lettera e) citato, è stato, infatti, adottato in applicazione della facoltà di cui all'articolo 59-bis della direttiva IVA che consente, in deroga all'articolo 56 della medesima direttiva IVA, di tassare il solo utilizzo e fruizione dell'imbarcazione nelle acque territoriali UE, per conseguire le finalità sopra citate. Considerata la sua conformazione geografica, l'Italia è concretamente e attualmente esposta al rischio di concorrenza da parte di Stati terzi, in cui l'imbarcazione da diporto potrebbe essere messa a disposizione dell'utilizzatore, in particolare quando anch'esso provenga da Paesi terzi.

È necessario, pertanto determinare l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione di tali servizi, con modalità che assicurino da un lato la proporzionalità negli oneri da adempimento e dall'altro consentano di non vanificare la volontà del Legislatore, al fine di determinare quale parte del servizio in parola sia imponibile in Italia.

La disposizione, inoltre, in linea con la previsione dell'articolo 59-bis della direttiva IVA, dispone che il servizio di locazione, noleggio e simili, a breve termine di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato fuori dalle acque territoriali dell'Unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che l'imbarcazione è effettivamente utilizzata e fruita al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea. È quindi previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati le modalità e i criteri di determinazione di tale effettivo utilizzo.

Con l'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (6), che ha modificato l'articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserendo nel testo della disposizione anche il riferimento alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si è stabilito che, per le operazioni effettuate a partire dall'1 novembre 2020, anche in relazione ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, non a breve termine, (al pari di quanto previsto per quelli a breve termine), il luogo della prestazione degli stessi si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa.

Il presente provvedimento, in attuazione della norma primaria, individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione al di fuori dell'Unione europea.

In particolare, il provvedimento prevede le definizioni di imbarcazione da diporto, di fornitore, di utilizzatore dell'imbarcazione da diporto, di mezzo di prova, di contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di "utilizzo" della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine, valevoli ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra menzionate. Per quanto riguarda le modalità di prova, l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova individuati dal provvedimento.

Con particolare riguardo alla prova, il provvedimento individua i mezzi di prova idonei a comprovare l'effettivo utilizzo della imbarcazione al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea distinguendo la locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine da quella non a breve termine.

Per quanto riguarda la locazione a breve termine, il provvedimento (punto 4.) distingue le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione (ad es. AIS) da quelle non provviste di tale strumentazione.

Per le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell'Unione europea potrà essere provato attraverso la fornitura dei soli dati estraibili e/o desumibili dai sistemi di navigazione in uso.

Per le imbarcazioni da diporto prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell'Unione europea potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà fornire almeno 2 tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (es. le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno 2 per ogni settimana di navigazione oppure la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea, nonché acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto).

Per entrambe le tipologie di imbarcazione - dotate o meno di sistemi di navigazione satellitare - resta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione nelle acque territoriali esterne all'Unione europea.

Per quanto riguarda la locazione non a breve termine, il Provvedimento (punto 5.) prevede che dai mezzi di prova di cui al punto 1., lettera f) delle definizioni deve risultare, per ciascun anno di durata del contratto, la quota dell'utilizzo dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea.

Il provvedimento (punto 5.2.) stabilisce che la prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto è fornita attraverso l'esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l'esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall'apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni. Oltre ai suddetti mezzi di prova, per la prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto è necessario fornire almeno uno tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder in uso, le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno 2 per ogni settimana di navigazione, la documentazione comprovante l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea, nonché acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione).

Anche in tal caso, resta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione nelle acque territoriali esterne all'Unione europea.

Il provvedimento (punto 5.3.), inoltre, regolamenta l'ipotesi in cui la quota di navigazione al di fuori dell'Unione europea sia provvisoriamente determinata dall'utilizzatore mediante una dichiarazione anticipata rilasciata al fornitore. In tale ipotesi, la predetta quota s'intende provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione.

Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l'eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo. In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, procedendo se del caso a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per la propria condotta diligente.

Al punto 6., il provvedimento regolamenta l'obbligo di conservazione della documentazione, attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

Infine, il provvedimento individua la decorrenza degli effetti delle disposizioni in esso contenute, disponendo che le stesse si applicano ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili, conclusi successivamente all'entrata in vigore dello stesso (punto 7.).

---------

 

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 425; I.L.P. 2020, pag. 233.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2949.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4].

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Riferimenti normativi

Articolo 1, comma 725 e 726, legge 2 dicembre 2019, n. 160,

articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il quale individua i criteri di territorialità dei servizi di locazione noleggio e simili a breve termine, tra l'altro, delle imbarcazioni da diporto,

articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il quale individua i criteri di territorialità dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, delle imbarcazioni da diporto,

articolo 56 della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto,

articolo 59-bis della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda