AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2010.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, nonché approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale:

DISPONE

1. Trasmissione telematica del modello 730-4

1.1. I CAF-dipendenti, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164 (12), comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate il risultato contabile del modello 730, mod. 730-4, nello stesso "file" contenente i dati della dichiarazione.

1.2. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

1.3. L'Agenzia delle entrate provvede a:

a) fornire ai CAF e ai professionisti abilitati l'attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi 5 giorni;

b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, entro 10 giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730;

c) confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.

2. Casi particolari

2.1. Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d'imposta, l'Agenzia delle entrate trasmette la relativa ricevuta al CAF o al professionista abilitato che inviano il modello 730-4 al sostituto con i mezzi idonei.

2.2. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il 5° giorno lavorativo successivo, direttamente al CAF o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti.

3. Comunicazione dei sostituti di imposta

3.1. I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in possesso di una unica chiave di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2010, tale scelta utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.

3.2. I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano entro il 31 marzo 2010, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, i codici sede Entratel presso cui ricevere i modelli 730-4.

3.3. I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2010, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.

3.4. I sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo come indicato nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (13), che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicano entro il 31 marzo 2010, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel della società incaricata.

3.5. I sostituti d'imposta con più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio, ancorché abilitati, comunicano entro il 31 marzo 2010, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, i dati di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD) ed indicano i dati dell'eventuale intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede.

3.6. I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione del modello di comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

3.7. I sostituti d'imposta che nell'anno 2009 hanno ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle entrate e non devono modificare o integrare i dati indicati nella comunicazione già presentata, non sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.

3.8. Eventuali variazioni dei dati comunicati sono effettuate entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello nel quale si sono verificate. Tale comunicazione, se trasmessa entro il 31 marzo ha effetto dallo stesso anno. Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 marzo hanno effetto a decorrere dall'anno successivo.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2903; 2000, pag. 2436; 2002, pag. 966; I.L.P. 1998, pag. 2256; 2000, pag. 1689; 2002, pag. 728.

4. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate

4.1. E. approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, annessi al presente provvedimento.

4.2. I sostituti d'imposta utilizzano nell'anno 2010 il modello di cui al precedente punto 4.1., comunicando la scelta in ordine alla sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

4.3. Il modello di cui al punto 4.1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

4.4. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

5. Gradualità di attuazione

5.1. Al fine di attuare con la necessaria gradualità le modalità di scambio informativo tra i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati, le disposizioni di cui ai precedenti punti sono attuate, per l'anno 2010, nei confronti dei sostituti d'imposta ad esclusione di INPS, Dipartimento del Tesoro, INPDAP, IPOST (Istituto Postelegrafonici), Ferrovie dello Stato SPA, Poste Italiane SPA.

5.2. I CAF e i professionisti abilitati, entro i termini ordinariamente previsti, provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei per l'invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2010 e 730/2010 integrative ai sostituti d'imposta per cui opera l'esclusione di cui al punto 5.1.

Motivazioni:

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, il quale ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell'attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, introducendo, tra l'altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra CAF-dipendenti e sostituti di imposta.

Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi - mod. 730 - venga effettuato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d'imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.

Sulla base delle predette disposizioni, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all'Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d'imposta.

Il provvedimento in esame approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello approvato è trasmesso entro il 31 marzo 2010, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento, che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi informativi, viene esteso a tutte le province.

Tuttavia, l'elevato numero di attori coinvolti nel flusso informativo, la mole dei dati trattati e la tempistica per l'effettuazione dei vari adempimenti, richiede, necessariamente, ancora una fase graduale di attuazione, che vede al momento esclusi i grandi sostituti d'imposta i quali già ricevono i 730-4 in via telematica mediante l'utilizzo di propri sistemi. Ciò al fine di evitare un eventuale pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Dal 2010 sono coinvolti nel flusso telematico del mod. 730-4 anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili che, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 3-bis, comma 10, e nell'art. 7-quinquies del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, possono prestare l'attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, disciplinata dall'art. 34, comma 4, del D.L.vo n. 241 del 1997.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia 23 gennaio 2009, prot. n. 8803, concernente le modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, per l'anno 2009.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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