AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2022.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (1) (di seguito "Decreto"), nonché coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2022, pag. 305.

 

1.2. L'opzione di cui al punto 1.1. può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

1.3. L'opzione di cui al punto 1.1., lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

 

2. Requisiti per l'esercizio dell'opzione

2.1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2020;

b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto, che l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;

c) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis;

d) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 2.1 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del Decreto, nonché la presenza dell'attestazione di cui alla lettera c) del presente punto 2.1.

2.2. Con riferimento alle comunicazioni di cui al successivo punto 4. trasmesse all'Agenzia delle entrate a decorrere dall'1 gennaio 2022, il visto di conformità di cui alla lettera d) del punto 2.1. e l'attestazione di cui alla lettera c) del punto 2.1. non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto e all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d'imposta

3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1., lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3. e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Decreto.

3.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1., lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 3.3.

3.3. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

3.4. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

 

4. Modalità di esercizio dell'opzione

4.1. L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello allegato denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" (di seguito "Comunicazione"), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Il suddetto modello è utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3., entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;

dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1.

4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2., dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato;

per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1., dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella Comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.3., sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, tranne che per gli interventi di cui al punto 2.2., per i quali la Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1., lettera a), la Comunicazione è inviata a decorrere dal 5°o giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

4.6. A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 340450 dell'1 dicembre 2021.

4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

a) il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all'Agenzia delle entrate;

b) l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della Comunicazione di cui al punto 4.3.; nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

4.9. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

4.10. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, valide a partire dal 4 febbraio 2022, sono riportate nell'All. A al presente provvedimento. A decorrere dal 24 febbraio 2022 sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall'anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del Decreto; a tal fine, sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate una nuova versione delle specifiche tecniche.

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

5. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta di cui al punto 3. esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4. e comunque non prima dell'1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1.:

a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;

e) con specifica risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5.3. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

 

6. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta

6.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4., i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1., lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1. avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2., lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

6.3. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2., lettera a).

6.4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. La comunicazione della cessione avviene con le modalità di cui al punto 6.2.

6.5. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 28, sono nulli.

 

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata negli articoli 119 e 121 del Decreto. Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 del Decreto stabiliscono che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni ivi previste.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale);

i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;

gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'opzione e del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1., lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679], l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1., lett. f) del Regolamento (UE) numero 2016/679], che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione della cessione del credito.

7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

8. Sostituzione del provvedimento prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020

8.1. Il provvedimento prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021, è sostituito dal presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d'imposta indicati nel medesimo articolo 119 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto Superbonus).

Inoltre, l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con le modificazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, che sostituisce il provvedimento dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, sono ridefinite le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) e dall'articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, il presente provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022.

Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 312528 del 12 novembre 2021;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 340450 dell'1 dicembre 2021.

 

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