AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003)
Modalità di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
Dispone:
1. Domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate
1.1. Per definire ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (30), e successive modificazioni le liti fiscali pendenti, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio deve versare entro il 16 aprile 2003 le somme previste dall'articolo medesimo e presentare, entro il 21 aprile 2003, una domanda secondo il modello allegato al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.it e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia. E' inoltre possibile utilizzare la copia fotostatica del modello allegato al presente provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
---------
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
2. Modalità di versamento
2.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato entro il 16 aprile 2003 un separato versamento.
2.2. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate secondo le modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E' esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (31).
2.3. Con risoluzioni sono stabiliti gli appositi codici da indicare sui modelli F24 ed F23.
2.4. Le somme di cui al punto 2.2. possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o, nel caso in cui dette somme superino l'importo di € 50.000 per ciascuna lite definita, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. Il limite di € 50.000 si riferisce alle somme che devono essere versate per la definizione, al netto di quelle già versate in pendenza di giudizio e scomputate. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
2.5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento delle somme non versate o versate tardivamente. Qualora il ritardo non sia superiore a trenta giorni, la predetta sanzione è ridotta al quindici per cento.
2.6. Le rate successive alla prima non versate nonchè le sanzioni e gli interessi legali per omesso o ritardato versamento sono iscritti a ruolo a titolo definitivo. In caso di versamento tardivo di rate successive alla prima, il contribuente può versare, con le modalità previste ai punti 2.2. e 2.3., contestualmente all'importo della rata anche la sanzione di cui al punto 2.5. e gli interessi legali maturati fino al giorno del versamento.
2.7. In caso di errore scusabile l'ufficio comunica l'importo dovuto per la regolarizzazione, con le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (32), o dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, sono versate con le modalità previste ai punti 2.2. e 2.3. entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, sia che il contribuente abbia scelto di versare in unica soluzione le somme dovute sia che abbia scelto il versamento rateale.
---------
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2517.
3. Modalità di presentazione della domanda
3.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo il modello di cui al punto 1.1., dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. Per lite fiscale autonoma si intende quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, ancorchè ne siano stati impugnati più di uno con il medesimo atto introduttivo del giudizio. È comunque lite autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili.
3.2. La domanda è sottoscritta dal ricorrente anche nel caso in cui si definisca una lite per la quale è richiesta l'assistenza di un difensore. Può essere sottoscritta, inoltre, dal rappresentante a cui siano stati conferiti dal ricorrente poteri che lo autorizzino a definire la lite. In caso di successione a titolo universale, la domanda è presentata dal successore.
3.3. Nel caso di coobbligati la domanda di definizione può essere presentata da uno solo di essi.
3.4. Entro il 21 aprile 2003, la domanda è presentata mediante consegna all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione alla lite che si intende definire. E' possibile anche spedirla entro la stessa data a mezzo del servizio postale con raccomandata.
3.5. Alla domanda va allegato l'attestato di pagamento, se dovuto, delle somme versate per la definizione della lite fiscale in caso di versamento integrale ovvero della prima rata in caso di versamento rateale, nonchè copia fotostatica delle ricevute di pagamento delle somme eventualmente già versate per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante: "Chiusura delle liti fiscali pendenti", il quale prevede al comma 4 che il "direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio" stabilisce le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda. All'interno dell'Agenzia delle entrate la competenza ad emanare il provvedimento di cui si tratta è attribuita al suo direttore.
La norma citata prevede che le liti fiscali pendenti, ai sensi dello stesso art. 16, dinanzi alle Commissioni tributarie e al giudice ordinario possono essere definite con il pagamento di una determinata somma da versare con le modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si rende quindi necessario stabilire in modo uniforme in relazione alle liti di competenza dell'Agenzia delle entrate le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda, il cui modello è allegato al presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (33), recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (34) [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4].
Statuto dell'Agenzia delle entrate (35) (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, concernente le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300.
---------
(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206; I.L.P. 1999, pag. 2363.
(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3190.
(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1064; I.L.P. 2001, pag. 1096.
Disciplina normativa di riferimento
Art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante chiusura delle liti fiscali pendenti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2003
Allegato ...omissis...