AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell'Agenzia delle entrate che per legge devono essere notificati. Con il medesimo modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell'indirizzo di PEC.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. con le relative istruzioni può essere utilizzato con riferimento alle istanze inviate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale saranno individuate le modalità di trasmissione telematica.

2. Ambito di applicazione

2.1. L'indirizzo PEC comunicato dal soggetto istante potrà essere utilizzato dai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate dall'1 luglio 2017 per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati.

2.2. Qualora la casella di PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l'Ufficio procede ad un 2° tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal 1° invio. Qualora la casella risulti ancora satura si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti. La casella comunque resta valida per la notifica degli atti successivi.

2.3. Qualora la casella di PEC risulti invece non valida o non attiva già al 1° tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione.

3. Utilizzo del modello

3.1. Il modello può essere utilizzato solo dai seguenti soggetti:

- le persone fisiche residenti e non residenti;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche;

non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (di seguito INI-PEC).

3.2. Con la presentazione del modello il soggetto istante manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, presso l'indirizzo PEC di cui è intestatario ovvero presso l'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

3.2. La scelta dell'indirizzo PEC comunicato non produce effetti qualora il Soggetto istante risulti già titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC.

3.3. La comunicazione perde efficacia qualora il Soggetto istante, successivamente alla presentazione del modello, diventi titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC.

3.4. Per i soggetti persone fisiche la comunicazione perde altresì efficacia con la completa attuazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.

4. Reperibilità del modello

4.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

4.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

5. Modalità di presentazione del modello

5.1. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità di trasmissione stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

5.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il software reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

5.3. L'attestazione dell'avvenuto ricevimento del modello da parte dell'Agenzia delle entrate costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La scelta, la variazione o la revoca dell'indirizzo PEC comunicato ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione del comma 7 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati. La nuova disposizione dà facoltà, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

Il comma 7 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha previsto che la modalità di notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dall'1 luglio 2017.

Il provvedimento approva il modello per la comunicazione dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, le modalità di presentazione della stessa e si compone di 2 allegati:

1) il modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti;

2) le istruzioni per la compilazione del modello per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale;

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8): Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

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