AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli nelle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Modalità di acquisizione dei dati

1.1. I dati relativi ai richiedenti l'iscrizione all'AIRE di cui all'articolo 83, comma 17-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.2. Nelle more della piena attuazione del piano di subentro dell'ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, i dati di cui al punto 1.1. sono ricevuti, con i contenuti e le modalità stabiliti sulla base di accordi convenzionali, e con cadenza non inferiore al semestre, tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Interno, presso il quale è istituita l'AIRE centrale.

1.3. Come previsto dall'art. 83, c. 17-ter, del D.L. n. 112 del 2008, in fase di 1ª attuazione del comma 17-bis, i dati di cui al punto 1.1. riguarderanno anche le persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dall'1 gennaio 2010, qualora non comunicati già in precedenza all'Agenzia.

2. Criteri per la formazione delle liste selettive

2.1. I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all'articolo 83, comma 17-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;

b) movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;

e) atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;

h) titolarità di partita IVA attiva;

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;

j) titolarità di cariche sociali;

k) versamento di contributi per collaboratori domestici;

l) informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2.2. Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero per i quali sono presenti uno o più elementi riportati al punto 2.1.

2.3. In fase di 1ª attuazione dell'art. 83, c. 17-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, i criteri di cui al punto 2.1. verranno utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dall'1 gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del D.L. n. 167 del 1990.

Motivazioni

Il comma 17-bis dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, prevede che i dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate entro i 6 mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

La medesima disposizione stabilisce che le modalità di comunicazione dei predetti dati e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 17-ter del citato art. 83 prevede altresì che, in fase di 1ª attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a decorrere dall'1 gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

L'acquisizione dei predetti dati avverrà a regime attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentrerà alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero, tenute dai comuni.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria e ha disposto che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del medesimo, sia adottato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia che disciplini le modalità di comunicazione dei predetti dati e definisca i criteri per la formazione di liste selettive.

Considerato che ad oggi non è stato ancora completato il subentro dell'ANPR alle Anagrafi esistenti, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni introdotte dall'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, evitando di introdurre ulteriori adempimenti ed oneri in capo alle Amministrazioni interessate.

Il presente provvedimento prevede, pertanto, che, in via transitoria e fino alla completa attuazione del piano ANPR, le modalità di trasmissione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'AIRE sono quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell'Interno che già assicurano l'accesso ai dati contenuti nell'AIRE centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l'iscrizione.

In relazione ai criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, il presente provvedimento definisce i principali elementi posti a base dell'attività di analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti. In particolare, i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l'iscrizione all'AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza.

Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.

In particolare, la Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti. La Direttiva è stata modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), che ha aggiunto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all'estero. Il flusso, che ha cadenza annuale, contiene i dati identificativi dei conti esteri dei soggetti residenti, il relativo saldo o valore, l'importo totale lordo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione al conto.

A livello extra-UE, la stessa tipologia di informazioni è scambiata nell'ambito degli accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il Common reporting standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018.

Inoltre, in relazione ai dati finanziari, sulla base dell'accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America, ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia riceve le informazioni sui conti detenuti negli USA dai soggetti residenti già dall'anno di riferimento 2015.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 83, commi 17-bis e 17-ter);

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice amministrazione digitale (articolo 62);

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;

Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE;

accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo il Common reporting standard;

- Accordo FATCA (Foreign account tax compliance act) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

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