AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Riapertura dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

 

Dispone

 

1. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

1.1. Il termine per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal punto 8-ter del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche, è fissato al 31 dicembre 2021.

1.2. Nel caso di adesione al servizio effettuata entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate rende disponibili in consultazione, al soggetto che ha effettuato l'adesione e agli intermediari delegati, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di interscambio a decorrere dall'1 gennaio 2019, fermo restando il termine previsto dal punto 8.1. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

 

Motivazioni

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate ed è quindi terminato il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall'avvio dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica.

Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021 è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione. Al riguardo, sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, che hanno evidenziato che, in molti casi, i contribuenti e i professionisti che avevano già aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche non hanno colto la differenza tra tale adesione e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell'errato convincimento che l'adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche. A ciò si è aggiunto la concomitanza della scadenza al 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia. In particolare, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro hanno evidenziato che l'indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti.

Pertanto, per andare incontro alle suddette richieste, con il presente provvedimento è disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici prevedendo la possibilità, per chi effettua l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio dall'1 gennaio 2019.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni), che individua le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

 

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