AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 aprile 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 109, Suppl. ord., del 10 maggio 2008)
Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Dispongono:
Art. 1.
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006 (6) e successivamente modificate con provvedimento 14 marzo 2007 (7), emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.
2. A decorrere dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, possono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.
3. A decorrere dall'1 luglio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 12; I.L.P. 2007, pag. 13.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pagg. 1021, 1022; I.L.P. 2007, pag. 1492.
Art. 2.
Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche
1. A modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (8), per gli adempimenti di competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (9), dalla data fissata con successivo provvedimento interdirigenziale contenente le modalità di abilitazione per la trasmissione telematica dell'adempimento unico e di pagamento da parte degli stessi soggetti.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3044.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 357; I.L.P. 1998, pag. 249.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 aprile 2008
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