AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

1.1. Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento.

1.3. La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

1.4. A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al punto 1.3. consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

1.5. Per la predisposizione del file della fattura l'Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

1.6. Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

2.1. La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al successivo punto 2.2.

2.2. La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento:

a) posta elettronica certificata, di seguito "PEC";

b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l'app di cui al punto 1.5.;

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al SdI, descritto nell'allegato A del presente provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, "codice destinatario").

2.3. Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento.

2.4. Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

2.5. I controlli di cui al punto 2.4. effettuati dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.

2.6. Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4.

Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Recapito della fattura elettronica

3.1. La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.

La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC";

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello "web service";

c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di "accreditamento" di cui al punto 2.2.

3.2. Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1., "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2.) prescelto per la ricezione dei file.

3.3. In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

3.4. Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2., il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2. fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo "CodiceDestinatario" sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la "ricevuta di scarto" di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto 3.1., lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4., il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);

b) inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario" con l'indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella precedente lettera a);

c) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella Sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo "CodiceFiscale" del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;

d) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;

e) inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

3.5. L'Agenzia delle entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

4.1. La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della Sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5. e 2.6. si considera non emessa.

4.2. Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4., 2.5. e 2.6., il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3. e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

4.3. Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4., lettere a), b) ed e), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

4.4. Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3. attestano che la fattura è emessa.

4.5. Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2., la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa.

4.6. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3., ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

4.7. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4., lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.

4.8. Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all'interno delle ricevute.

5. Intermediari

5.1. Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5.2. Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell'allegato A del presente provvedimento, per la ricezione del file può essere utilizzato un "flusso semplificato" descritto nelle specifiche tecniche stesse.

5.3. La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate stessa. L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere di cui al successivo punto 9. e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dall1 gennaio 2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.

5.4. L'utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1., del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto per la ricezione dei file è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate stessa.

6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471/1997

6.1. Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito).

6.2. Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI.

6.3. Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una "ricevuta di scarto", di cui al punto 2.4., dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

6.4. Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le Sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. Conservazione delle fatture elettroniche

7.1. I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

7.2. Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1. l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

7.3. L'adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2. e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

8.1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:

- un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

- una procedura web e un'app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;

- un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";

- un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4., può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.;

- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;

- servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.

8.2. I servizi web di cui al precedente punto 8.1. sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

8.3. L'app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1. Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

9.2. La comunicazione di cui al precedente punto 9.1. è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

9.4.Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1. possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3. e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

10. Trattamento dei dati

10.1. Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto 10.2. e per la conservazione di cui al punto 7.

10.2. Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato come stabilito al punto 5.3.

10.3. In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2., solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del contribuente.

10.4. Al fine di controllarne la coerenza, supportare gli operatori nella fase di liquidazione dell'IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate si impegna a trattare i dati trasmessi con le comunicazioni di cui al punto 9., nonché quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazioni, secondo i princìpi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

Soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti.

11. Sicurezza dei dati

11.1. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

11.2. La consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

12.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento sono pubblicate nell'apposita Sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (4), ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (5) introducendo l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di interscambio - già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche amministrazioni - seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal D.M. n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cosiddette "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica, previste dall'articolo 1, comma 917, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dall'1 luglio 2018.

Con riferimento alle cessioni di carburante, l'anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica all'1 luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi "CodiceTipo" e "CodiceValore", all'interno del blocco "CodiceArticolo", sono compilati inserendo rispettivamente la dicitura "CARB" e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell'allegato A del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l'indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dall'1 gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica.

E' opportuno ricordare che l'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l'emissione di una sola fattura, "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472" laddove "effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto" e purché "recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". Ne deriva, quindi, che anche nell'ambito delle cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare "indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti" - sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2. della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

Con riferimento alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica, la disposizione recata dal citato articolo 1, comma 917 [la lettera b)], troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica amministrazione, nonché tra il 1° e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Al riguardo, nel file della fattura elettronica come previsto dall'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, andranno obbligatoriamente riportati il Codice unitario progetto (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

La trasmissione dei file fattura elettronica al SdI può essere effettuata mediante una PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa "web service" o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare: i sistemi "web service" e "FTP" prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di "accreditamento" definita nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "CodiceDestinatario" valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente può valorizzare solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate.

Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico "web service" o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell'area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all'interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota IVA e dell'imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una "ricevuta di scarto". In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente - al momento della consegna - una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Al riguardo, resta valido quanto più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria in merito alla data di esigibilità dell'imposta, identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. In merito, invece, all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

Per consentire agli operatori di sfruttare massimamente tutti i vantaggi offerti dalla fatturazione elettronica in relazione all'efficientamento dei processi contabili e amministrativi, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di consultazione dei file fattura transitati dal SdI mediante il quale è possibile anche effettuare il download degli stessi: tale servizio è riservato esclusivamente al titolare dei dati (cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura) ovvero ad un intermediario, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegato dal titolare. La predetta delega deve essere presentata dal titolare dei dati all'Agenzia delle entrate o mediante servizi online dell'Agenzia ovvero presso gli Uffici di quest'ultima.

Come già in essere per il processo di fatturazione elettronica verso la PA, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal SdI l'operatore può avvalersi dei servizi (e quindi dei canali di colloquio con SdI) di intermediari, anche diversi da quelli individuati all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998. Qualora il canale di trasmissione coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, può essere utilizzato un "flusso semplificato" descritto nelle richiamate specifiche tecniche.

Al fine di rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori entro l'1 luglio 2018 una serie di servizi.

Per agevolare l'automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della tessera sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo - se dotato di apposito lettore - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente.

Oltre alla procedura online già disponibile dal luglio 2016, sarà resa disponibile un'applicazione mobile per ambienti IOS e Android in grado anche di leggere il QRCode sopra descritto, nonché un'applicazione "stand alone" installabile su PC.

Per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'Agenzia delle entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file della fattura elettronica trasmessa tramite SdI, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei princìpi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2356.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

legge 27 luglio 2000, n. 212

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

legge 24 dicembre 2007, n. 244

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014

decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

legge 27 dicembre 2017, n. 205

Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

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