AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e modalità attuative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha previsto la riapertura dei termini per avvalersi dell'istituto disciplinato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. denominato "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla Sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l'indicazione dei soggetti collegati, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, nonché di maggiori imponibili, maggiori imposte, maggiori ritenute, maggiori contributi e sanzioni ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE.

2. Utilizzo del modello

2.1. Il modello deve essere utilizzato dagli autori delle violazioni degli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che intendono avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014. L'accesso alla procedura è consentito a condizione che gli Istanti non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura. Resta impregiudicata la possibilità di presentare l'istanza per i contribuenti che l'hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 186 del 2014 (Voluntary disclosure nazionale).

2.2. Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligati vi abbiano adempiuto correttamente, che intendono avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 186 del 2014. L'accesso alla procedura è consentito a condizione che gli istanti non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura. Resta impregiudicata la possibilità di presentare l'istanza per i contribuenti che l'hanno già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto legge n. 167 del 1990 (Voluntary disclosure internazionale).

2.3. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all'estero al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall'art. 5-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 167 del 1990.

2.4. Il modello deve essere compilato, barrando la casella "Istanza trasmessa in precedenza" anche dai contribuenti che, al fine di accedere alla procedura di collaborazione volontaria nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016 e la data di apertura del canale telematico per la trasmissione dello stesso, trasmettono telematicamente il precedente modello di istanza approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015. In tal caso i contribuenti possono inviare via posta elettronica certificata, con le modalità indicate ai sensi del punto 7. del citato provvedimento, una 1ª relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nel precedente modello (quali, ad esempio, le annualità 2014 e 2015).

2.5. La data di apertura del canale telematico per la trasmissione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Reperibilità del modello

3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità di presentazione del modello

4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (articolo 7, decreto-legge n. 193 del 2016)", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4.3. E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui al successivo punto 6. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

4.4. E' consentita l'integrazione dell'istanza, entro il 30 settembre 2017, per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, barrando la casella "Istanza integrativa". L'integrazione dell'istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione disciplinato al successivo punto 7.4.

5. Termine di presentazione del modello

5.1. Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017.

5.2. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

6. Ricevuta di presentazione del modello

6.1. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

6.2. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

6.3. La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente, la ricevuta di cui al punto 6.1. non è rilasciata, qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro, di cui al citato allegato tecnico del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, e mancato riconoscimento dei soggetti che effettuano la trasmissione telematica indicati al punto 4.1.;

- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di cui al punto 4.2.;

- mancata selezione della casella "Istanza integrativa", nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;

- selezione della casella "Istanza integrativa", nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio.

6.4. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

6.5. Nella ricevuta di cui al punto 6.1. viene riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano a cui, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 7.3., dovrà essere inviata la documentazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014 e la relazione di accompagnamento di cui al successivo punto 7.

6.6. Nella ricevuta di cui al punto 6.1. vengono altresì riportati uno specifico "codice atto" relativo alla collaborazione volontaria e il "codice ufficio" delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, generato in base al criterio previsto al punto 8.3., che il contribuente deve indicare nel modello F24 con cui provvede ad effettuare il versamento spontaneo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 167 del 1990.

7. Documentazione a corredo del modello e modalità di presentazione

7.1. Ai sensi dell'art. 5-quater, lett. a), del decreto-legge n. 167 del 1990 e dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014, la richiesta di accesso presentata secondo le modalità di cui al punto 4., è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell'allegato 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d'imposta oggetto della procedura:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;

- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;

- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute;

- la determinazione delle maggiori imposte e contributi e delle sanzioni dovute.

Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura. Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. Nell'allegato 4 è fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione.

7.2. La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1., secondo le modalità di cui al citato allegato 3.

7.3. Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell'elenco riportato nell'allegato 3 sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del contribuente, stabilito ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 600, in relazione all'anno d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

7.4. La trasmissione della documentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2017. Nella sola ipotesi d'istanza presentata dopo il 26 settembre 2017, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di cui al punto 6.1.

8. Modalità di pagamento

8.1. Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 167 del 1990, i contribuenti che provvedono spontaneamente al pagamento delle somme dovute, a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, effettuano il versamento entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8.2. Nel modello F24 con cui i contribuenti effettuano il pagamento spontaneo, devono essere indicati il "codice atto" e il "codice ufficio" riportati nella ricevuta di cui al punto 6.1., nonché i "codici tributo" distinti per ogni annualità, istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all'adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

8.3. I "codici ufficio" di cui al punto 6.6. possono essere altresì individuati nell'elenco riportato nell'allegato 3 sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del contribuente, stabilito ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in relazione all'anno d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

8.4. La competenza alla gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria presentate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, è attribuita alle strutture dell'Agenzia delle entrate, come determinata ai sensi degli articoli 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8.5. A seguito del corretto pagamento di quanto dovuto l'Agenzia comunicherà l'avvenuto perfezionamento della procedura a mezzo PEC, con le modalità previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (5), all'indirizzo indicato dal contribuente nel modello di cui al punto 1.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha previsto la riapertura dei termini per avvalersi dell'istituto disciplinato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

La procedura di collaborazione volontaria prevede il pagamento integrale, in un'unica soluzione o ripartito in tre rate mensili, delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, come determinate ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167, ed è condizionata dalla:

- spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente all'ammissione alla procedura;

- completezza di tutti i fatti e di tutti i documenti, per tutti i periodi d'imposta previsti dalla legge, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi rientranti nell'ambito della procedura;

- veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Al fine di consentire un'efficiente lavorazione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria presentate tramite trasmissione telematica del modello approvato con il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 5-quater, comma 5, del decreto-legge n. 167 del 1990, la gestione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 è attribuita alla competenza delle Strutture dell'Agenzia delle entrate, come determinata ai sensi degli articoli 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il provvedimento approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti.

Il provvedimento si compone di 4 allegati:

1) modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

2) istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

3) specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli Uffici competenti alla ricezione;

4) format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 5-quater, lett. a), del decreto-legge n. 167 del 1990 e dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 186 del 2014.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; Disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: Disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: Istituzione di un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

legge 15 dicembre 2014, n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187: Misure urgenti per la finanza pubblica.

legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

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