AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille del 2 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica

1.1. E' approvato il modello Unico 2015-PF, da presentare nell'anno 2015 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2014, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2015-PF, devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. E' approvata l'annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2014, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall'articolo 1, comma 19, 1° periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (7). Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione Unico 2015-PF, deve essere effettuata dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore.

1.4. Il modello di cui al punto 1.1. è costituito da:

a) - "Fascicolo 1", contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, RN, RV, CS, RX;

- "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all'estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello Unico 2015-PF per i soggetti non residenti;

- "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE ed, infine, il quadro TR concernente il trasferimento all'estero della residenza;

b) il modello IVA BASE/2015 e i quadri costituenti il modello IVA/2015, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvati con provvedimento 15 gennaio 2015 e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;

c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2014 di cui al punto 1.2.;

d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2014, di cui al punto 1.3.

1.5. E' altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.6. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni relative ai modelli approvati con il presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF

2.1. Nei modelli di cui al punto 1. gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1. secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

2.4. La scheda di cui al punto 1.5. è presentata direttamente in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La scheda di cui al punto 1.5. può inoltre essere consegnata ad un ufficio di Poste italiane Spa o ad uno dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura "Scelte per la destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF", "anno 2014", nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un'apposita ricevuta.

2.5. Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.5. verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l'irricevibilità della busta stessa.

La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.

2.6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste italiane SpA, sulla base del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle entrate, e i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti di cui al punto 1.5. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:

- entro il 31 luglio 2015, per le schede ricevute entro il 30 giugno 2015;

- entro il 31 ottobre 2015, per le schede ricevute dall'1 luglio 2015 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico persone fisiche 2015.

2.6. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste italiane Spa, al momento dell'apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

2.7. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste italiane Spa trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.

3. Obblighi di riservatezza

3.1. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste italiane Spa osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell'allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.

3.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l'Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2. del presente provvedimento.

3.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste italiane Spa di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.

4. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa

4.1. I modelli di dichiarazione Unico 2015-PF sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.3. Il "Fascicolo 1", il "Fascicolo 2" e la busta di cui al successivo punto 4.4., da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate presso gli Uffici comunali.

4.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3. e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4., lettera a) e per la scheda di cui al punto 1.5.;

- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

4.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (8). Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato A al predetto provvedimento di approvazione.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione Unico 2015-PF, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2015 da parte delle persone fisiche.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2014 e la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori per il periodo d'imposta 2014, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

7 finanziaria 2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello Unico 2015-PF gli importi devono essere indicati con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; articolo 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente: "Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'Ordinamento nazionale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante: "Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto";

decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente: "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti";

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 19), concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

legge 23 dicembre 2013, n. 147, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante: Norme riguardanti l'abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante: Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

provvedimento di approvazione della Certificazione unica 2015, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

provvedimento 15 gennaio 2015 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2015 concernenti l'anno 2014, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2015;

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante: Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

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