AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2011.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cui alla lettera a) dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in carico agli agenti della riscossione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Contenuto dei flussi

1.1. Ai fini della riscossione delle somme richieste con gli atti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (54), il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate affida, mediante flusso telematico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi SPA.

1.2. I flussi di carico, di seguito denominati flussi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere l'indicazione dei seguenti dati:

a) l'ufficio che ha emesso l'atto;

b) l'eventuale informazione del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori, nonché degli eventuali coobbligati;

d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di carico;

h) l'importo totale del carico affidato con l'atto;

i) il codice univoco dell'atto;

j) gli estremi identificativi dell'atto;

k) la data di notifica dell'atto;

l) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico;

m) la data corrispondente al termine ultimo per il pagamento delle somme intimate con l'atto;

n) la data di trasmissione del flusso di carico.

---------

(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

2. Formazione e consegna dei carichi

2.1. I flussi di carico sono formati e trasmessi in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2.2. Se una o più quote del flusso sono prive di almeno uno dei dati elencati nel punto 1.2., l'agente della riscossione, per il tramite di Equitalia servizi SPA, lo segnala immediatamente all'ufficio che ha emesso l'atto e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché il predetto ufficio non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

3. Data di affidamento dei carichi

3.1. L'Ufficio che ha emesso gli atti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, trasmette, con cadenza giornaliera, i flussi di carico ad Equitalia servizi SPA, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. In caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, la trasmissione è effettuata con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti.

3.2. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente, anche ai fini dell'esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico. Ove il flusso di carico, in assenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, sia comunque trasmesso nel periodo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e il 30° giorno successivo, l'affidamento formale della riscossione in carico all'agente, anche ai fini dell'esecuzione forzata, si intende effettuato al 31° giorno successivo alla data ultima per il pagamento.

4. Riassunto dei carichi e adempimenti contabili

4.1. L'Agente della riscossione, anche per il tramite di Equitalia servizi SPA, redige, in conformità al modello approvato in attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 3 settembre 1999, n. 321 (55), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999 un riassunto in 2 esemplari dei carichi ad esso affidati in una stessa data e ne trasmette 1, anche con modalità informatiche o telematiche, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente in ragione dell'ambito dell'agente cui sono stati consegnati i carichi.

4.2. Le somme affidate in carico agli agenti della riscossione ai sensi del presente provvedimento, sono assimilate, ai fini contabili, ai carichi affidati a seguito di iscrizione a ruolo. Gli Agenti della riscossione, con riferimento ai carichi ad essi affidati ai sensi del presente provvedimento, presentano, anche con modalità telematiche, i medesimi documenti contabili previsti per la rendicontazione delle somme riscosse a mezzo ruolo.

---------

(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2817.

Motivazioni

L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha innovato sostanzialmente la disciplina della riscossione delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che gli avvisi di accertamento e gli atti successivi contengano l'intimazione ad adempiere, nonché l'avvertenza al debitore che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

La disposizione è stata introdotta allo scopo di rendere più tempestiva ed efficace la realizzazione della pretesa tributaria, anche attraverso una intensificazione delle modalità di colloquio tra l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione.

Con il presente Provvedimento viene data, pertanto, attuazione alla norma indicata e, in particolare, alle disposizioni contenute nella lettera b) del comma 1.

Nel punto 1. sono definite le modalità di affidamento del carico ed il contenuto dei flussi telematici di trasmissione agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi SPA.

Il successivo punto 2. si occupa, invece, di stabilire le modalità di formazione e consegna dei carichi, prevedendo la necessaria conformità dei flussi alle specifiche tecniche allegate.

Nel punto 3., sono stabilite le date nelle quali si intende effettuata la consegna del carico all'agente della riscossione.

Il contenuto del punto 4. afferisce agli obblighi di natura contabile a carico degli agenti della riscossione. In particolare, viene precisato che, ai fini contabili, le somme affidate in carico agli agenti della riscossione ai sensi del presente provvedimento, sono assimilate ai carichi affidati a seguito di iscrizione a ruolo, con la conseguenza, tra l'altro, che i documenti contabili (Conto mensile delle riscossioni, Contabilità bimestrale corredata delle variazioni al carico distinte per tipologia ed anno di riferimento, Conto Giudiziale) già previsti in materia di riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, comprenderanno anche i carichi affidati ai sensi del presente provvedimento senza effettuare distinte rendicontazioni, con evidenti ottimizzazioni degli oneri amministrativi ed economici.

Riferimenti normativi

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 68, comma 1).

Disposizioni relative agli avvisi di accertamento

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Disposizioni relative alla riscossione coattiva e all'attività degli agenti della riscossione

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (articolo 5, comma 5);

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321;

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (articolo 3).

Allegato ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda