AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi professionali per il pagamento dei tributi dovuti per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

...omissis...

Dispone:

1. Versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi professionali per il pagamento dei tributi dovuti per gli atti di aggiornamento catastale

1.1. A decorrere dal 15 settembre 2015, gli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, possono effettuare versamenti preventivi sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007 per il pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti al proprio Ordine o Collegio professionale, che utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento 11 marzo 2015.

2. Gestione dei versamenti

2.1. I versamenti sono effettuati dall'Ordine ovvero dal Collegio professionale tramite il portale dedicato del Sistema telematico territorio (SISTER), previa stipula di apposito accordo di servizio, attraverso il quale sono definiti anche gli aspetti tecnici e di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi.

2.2. Lo schema dell'accordo di servizio è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

2.3. Per la gestione tecnico-informatica, l'Ordine ovvero il Collegio può avvalersi di società o altri enti, da indicare nell'accordo di servizio e di cui si rende garante per tutti gli aspetti di legge.

2.4. Sulle somme versate non sono dovuti interessi.

3. Disponibilità a sistema delle somme versate

3.1. Le somme versate sono rese disponibili all'Ordine ovvero Collegio, nazionale o locale, sul sistema telematico per l'utilizzo da parte dei professionisti iscritti ai relativi Albi, che effettuano specifica opzione per l'adozione delle modalità di pagamento di cui al presente provvedimento.

3.2. La ricezione degli atti di aggiornamento catastale è effettuata nei limiti di capienza delle somme disponibili ai sensi del comma precedente.

3.3. Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, per gli aspetti non disciplinati nel presente provvedimento.

Motivazioni

Con provvedimento 11 marzo 2015, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'Amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, è stato reso obbligatorio, a partire dall'1 giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con apposito modello unico informatico (MUIC), degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti.

Con il presente provvedimento, al fine di semplificare la fruizione del predetto servizio telematico, si prevede la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti anche tramite l'utilizzo di somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007.

Il modello adottato, fermi restando gli obblighi previsti per l'accesso al servizio di trasmissione telematica da parte dei singoli professionisti, consente di effettuare la presentazione degli atti di aggiornamento catastale e il pagamento dei correlati tributi su tutto il territorio nazionale anche senza la necessità per l'utente di costituire e gestire propri "castelletti".

Al riguardo, è stata condotta un'adeguata sperimentazione con il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati che ha dato positivi riscontri sia in termini di adesione al servizio, sia in termini di semplificazione, consentendo di ridurre la gestione di versamenti di piccola entità.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).

Disciplina normativa di riferimento

Art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio, tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico nazionale;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 marzo 2015, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia, concernente l'obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

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