AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

1.1. Il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dall'1 al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Motivazioni

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (1) (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all'articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell'articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell'opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio 2021, limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2020, il suddetto termine per la comunicazione delle opzioni era stato prorogato al 31 marzo 2021.

Tanto premesso, tenuto conto che l'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (2), ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio 2021.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2445.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 1187.

 

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