AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 novembre 2010.
(Agenzia delle Entrate)
Comunicazioni all'Anagrafe tributaria.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
Art. 1.
Comunicazioni all'Anagrafe tributaria
1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria di seguito elencate sono effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2010, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record posti in allegato al presente provvedimento:
a) comunicazioni dei dati relativi alle navi, ai galleggianti ed alle unità da diporto, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1999, effettuate dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
b) comunicazioni dei dati relativi agli aeromobili, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1999, effettuate dal registro aeronautico nazionale e dai 2 direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, c. 1, lettera f), del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
c) comunicazioni dei dati relativi alle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2000, effettuate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali, previste dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
d) comunicazioni dei dati relativi ai soggetti che hanno stipulato contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 2000, effettuate da aziende, istituti, enti e società, previste dall' art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
2. Modalità di trasmissione
2.1. I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni cui al punto 1.1. utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.
2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nell'art. 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.3. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
3. Termini delle trasmissioni
3.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 aprile di ogni anno.
4. Trattamento dei dati
4.1. I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
4.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
5. Sicurezza dei dati
5.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema dell'invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
5.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
6. Ricevute
6.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta é tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti.
6.2. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 4.1., lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
6.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
6.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi.
7. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
7.1. La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 4.3.
7.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
8. Comunicazione negativa
8.1. I soggetti obbligati ad una delle comunicazioni previste dal punto 1.1., in assenza di dati da trasmettere per l'anno, effettuano una comunicazione negativa, predisposta secondo le modalità descritte nell'allegato 2 al presente provvedimento e composta dai soli record di testa e di coda.
Motivazioni
Il presente provvedimento risponde all'esigenza di razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati. In particolare vengono introdotti l'obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l'annullamento.
La ridefinizione della struttura dei tracciati è disposta, inoltre, allo scopo di consentire la raccolta di informazioni sul contributo al Servizio sanitario nazionale come quota deducibile di premio pagato per assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4].
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all'allegato tecnico;
decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
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