AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle modalità operative per la registrazione, ai fini dell'IVA, di cui all'articolo 2, comma 3, del Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, recante disposizioni di applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali denominati "Mini one stop shop" ai fini dell'IVA

1.1. Ai fini dell'adesione facoltativa ai regimi speciali denominati "Mini one stop shop" (di seguito, MOSS) di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3 della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, con efficacia giuridica alla data di entrata in vigore del previsto decreto legislativo di recepimento, i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, dovranno effettuare una procedura di registrazione, esclusivamente in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

1.2. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite.

1.3. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella Sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.

L'Agenzia - per il tramite del Centro operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.

Motivazioni

La Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, prevede l'adesione facoltativa a 2 regimi speciali denominati MOSS per i soggetti passivi, stabiliti e non stabiliti nell'UE (regime UE e regime non UE), ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Per facilitare l'attuazione del nuovo regime, il Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del 15 marzo 2011, avente carattere obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, fissa norme di dettaglio applicabili a partire dall'1 gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 2, comma 3, del medesimo regolamento stabilisce che "gli Stati membri autorizzano (...) i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dall'1 ottobre 2014 le informazioni (...) ai fini della registrazione nell'ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi".

Tenuto conto della necessità di salvaguardare la posizione dell'Italia rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con il presente provvedimento si consente l'invio delle informazioni necessarie per la registrazione ai regimi MOSS da parte degli operatori interessati, a partire dall'1 ottobre 2014, ferma restando la successiva entrata in vigore della normativa di recepimento che decreterà l'effettiva applicabilità dei regimi a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Il presente provvedimento, pertanto, nel dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 3, del Regolamento n. 967/2012, definisce le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l'adesione ai predetti regimi speciali.

L'intero processo per la registrazione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

in apposita Sezione, redatta anche in lingua inglese.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Legge 7 luglio 2009, n. 88: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008;

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

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