AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello di versamento F24 Crediti PP.AA. e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di versamento F24 crediti PP.AA.

1.1. E' approvato il modello di versamento denominato F24 crediti PP.AA., di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

1.2. Il modello F24 crediti PP.AA. è utilizzato per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1.3. Il modello F24 crediti PP.AA. prevede il campo "numero certificazione credito", ove indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014.

1.4. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti certificati.

1.5. L'elenco dei codici tributo da utilizzare per il pagamento dei debiti da accertamento tributario è riportato nell'allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 ed è pubblicato, inoltre, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

1.6. Il modello F24 crediti PP.AA. è reso disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

1.7. Nel caso in cui una delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 crediti PP.AA. sono considerati come non avvenuti. In questo caso, il soggetto che ha trasmesso telematicamente il modello F24 crediti PP.AA. viene informato tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

1.8. Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai crediti utilizzati ed ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il nuovo modello F24 crediti PP.AA., riportate negli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24

2.1. A seguito dell'approvazione del nuovo modello F24 crediti PP.AA., di cui al precedente punto 1., è modificato il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24, previsto all'allegato 6 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013.

2.2. Le modifiche di cui al punto 2.1. riguardano l'inserimento nella legenda della quietanza di versamento del campo "numero certificazione credito" nella Sezione "Erario".

2.3. A seguito della modifica di cui al punto 2.2., con il presente provvedimento è approvato il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda, riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (39), ha previsto la possibilità di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto.

A tal fine i crediti devono essere certificati come previsto dal citato articolo 28- quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2014, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 28-quinquies.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto, ha previsto la possibilità per i soggetti titolari di crediti certificati, di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (debiti da accertamento tributario), mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (40), utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 del medesimo articolo 2, dispone che nel modello F24 telematico sono riportati gli estremi identificativi della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

A tal fine, il nuovo modello F24 crediti PP.AA. prevede il campo "numero certificazione credito" nel quale riportare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, approvati il modello di pagamento F24 crediti PP.AA., le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda.

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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, Capo IV: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014: Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

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