AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione di 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 e dal punto 1. del provvedimento n. 142639 del 15 settembre 2016, concernenti le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come modificati dal provvedimento n. 17731 del 25 gennaio 2017, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2017 e ai relativi rimborsi:

- ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema tessera sanitaria, dal 9 marzo 2018, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (4) (Legge di stabilità 2016), nonché i dati comunicati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;

- l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

o con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all'8 febbraio 2018, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5. del provvedimento del 29 luglio 2016;

o in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate, con le modalità previste dal punto 2.4.4. del provvedimento del 29 luglio 2016.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Motivazioni

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 ha definitole modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie, trasmesse al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142639 del 15 settembre 2016, che ripropongono le medesime modalità previste dal provvedimento del 31 luglio 2015 tenendo conto delle nuove platee di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari a partire dai dati del 2016, hanno previsto che il Sistema tessera sanitaria metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate dall'1 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, i dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e dei relativi rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Inoltre, il punto 2.4.4. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 prevede che l'assistito possa esercitare la facoltà di opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione precompilata, dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta precedente, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria.

Il provvedimento n. 17731 del 25 gennaio 2017 ha previsto modifiche ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e 15 settembre 2016 con riferimento alle spese sanitarie effettuate nel periodo d'imposta 2016.

Considerato che per i soggetti tenuti all'invio dei dati delle prestazioni sanitarie, individuati dall'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016, il 2018 è il 2° anno di trasmissione e pertanto non sono più applicabili le disposizioni di favore, previste per il 1° anno di invio dei dati, di cui all'articolo 3, comma 5-ter, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e tenuto conto che alcune associazioni federative relative a tali soggetti hanno manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione al Sistema tessera sanitaria di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie riferite all'anno 2017, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018.

In tal senso, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema tessera sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2018. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 settembre 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di 8 giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e dal punto 1. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l'anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all'invio dei dati 2017 da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle entrate fino all'8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Di conseguenza, è previsto che anche il Sistema tessera sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12/2/2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 949);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 2 agosto 2016 riguardante i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle Strutture autorizzate e non accreditate;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 16 settembre 2016 riguardante i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria da parte dei soggetti individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 settembre 2016;

provvedimento n. 17731 del 25 gennaio 2017 inerente le modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 e al provvedimento del 15 settembre 2016;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

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