AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale coordinamento normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale coordinamento normativo (DCCN) in ordine alle istanze di interpello

1.1. la Divisione contribuenti e le Direzioni centrali in cui la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (d'ora in avanti Statuto), per le istanze di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (8), di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi, nonché di quelle presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (9) dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo di cui al medesimo decreto, salvo quanto disposto dal punto successivo.

1.2. La Direzione centrale coordinamento normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza.

1.3. Resta fermo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 in relazione alla competenza, alla ricezione e trattazione delle istanze di interpello da parte delle Direzioni regionali e dai provvedimenti prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 relativo alle istanze dei soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 relativo alle istanze di interpello sui nuovi investimenti e prot. n. 47060 dell'8 marzo 2017 relativo alle istanze delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del TUIR, come modificati ed integrati dal provvedimento prot. n. 47688 dell'1 marzo 2018.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2646; I.L.P. 2015, pag. 1254.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2358.

2. Ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la DCCN per le istanze di consulenza giuridica

2.1. La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate-riscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza.

2.2. La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri Enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza.

2.3. Le istanze di consulenza giuridica di cui ai punti 2.1. e 2.2., redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono presentate alla Divisione contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 all'indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it.

3. Indirizzi di posta elettronica

3.1. Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono riepilogati nell'allegato a al presente provvedimento.

4. Decorrenza

4.1. Le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Motivazioni

Con atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della Delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, è stata definita la nuova articolazione interna degli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate.

La data di avvio operativo del riassetto organizzativo è stata fissata con atto n. 36936 del 13 febbraio 2018.

Il presente provvedimento dà attuazione a quanto previsto nelle motivazioni del citato provvedimento n. 245401, ove si prevede che "la Direzione centrale coordinamento normativo (già Direzione centrale normativa) continua a curare solo gli interpelli di maggiore rilevanza, che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia".

Il nuovo provvedimento, alla luce delle novità relative al riassetto organizzativo, prevede che:

- gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione centrale coordinamento normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;

- la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza presentate dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall'Agenzia delle entrate - riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri Enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione centrale coordinamento normativo.

Resta ferma la competenza delle Direzioni regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali indicati nell'allegato a al provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l'individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle Strutture centrali dell'Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello "centrali", contenuti nel punto 3. del provvedimento prot. n. 47688 dell'1 marzo 2018.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle entrate

Atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 245401 del 3 novembre 2017;

Atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 36936 del 13 febbraio 2018.

c) Interpello

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente (art. 11);

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 27 del 4 gennaio 2016;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 47688 dell'1 marzo 2018.

 

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