AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1 Modalità di esercizio dell'opzione

1.1. A partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera che presenta i requisiti di cui all'articolo 24-ter, commi 1 e 2, del TUIR può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al medesimo articolo 24-ter.

1.2. L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti di cui al punto 1.1 hanno trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

1.3 Nella dichiarazione dei redditi di cui al punto 1.2., il contribuente, tra l'altro, indica:

a) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione;

b) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

c) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell'articolo 24-ter del TUIR;

d) lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR;

e) l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del TUIR.

1.4. Ai fini dell'individuazione della popolazione resi-dente nel comune di cui al punto 1.2. in cui si trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del TUIR, si considera il dato riferito a tale comune come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) riferito all'1 gennaio dell'anno antecedente al 1° anno di validità dell'opzione.

1.5. Il dato di cui al punto 1.4. si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune italiano.

1.6. L'opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del TUIR, in un altro comune di cui al punto 1.2. Per detti comuni, ai fini della individuazione del dato della popolazione rilevante ai fini della presente disciplina, si fa riferimento al criterio individuato al punto 1.4, riferito all'1 gennaio dell'anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

1.7. La facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri di cui al comma 8 dell'articolo 24-ter del TUIR, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione di cui al punto 1.1.

1.8. Gli Stati o territori esteri di cui al comma 8 dell'articolo 24-ter del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.

1.9. L'opzione di cui al punto 1.1. è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del punto 1.2.

1.10. L'opzione ha validità per tutta la durata del regime, salvo che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime di cui al paragrafo 2.

 

2 Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

2.1. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i 5 anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

2.2. Il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un comune diverso da quelli di cui al 1.2.

2.3. Il soggetto che esercita l'opzione decade dal regime nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 24-ter, commi 1 e 2;

b) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;

c) trasferimento della residenza fiscale in un comune italiano diverso da quelli indicati al punto 1.2., con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;

d) trasferimento della residenza fiscale all'estero.

2.4. L'opzione è inefficace laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti l'esercizio dell'opzione di cui al punto 1.1.

2.5. La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

 

3. Versamento dell'imposta

3.1. Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti di cui al punto 1.1. provvedono al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero.

3.2. L'imposta sostitutiva di cui al punto 3.1. è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Motivazioni

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta "Legge di bilancio 2019"), ha inserito nel TUIR l'articolo 24-ter.

Tale disposizione intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR di fonte estera, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Il presente provvedimento definisce le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i comuni aventi le caratteristiche previste dall'articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 9 del 12 febbraio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 273 e 274;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

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