AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1.1. Per l'anno 2014, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013.

1.2. Per l'anno 2014, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto dell'IVA.

Motivazioni

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (2), rendendo operative, dal 6 giugno 2013, le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (3) (Legge di stabilità 2015). In base al nuovo meccanismo, infatti, alcune Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che in fattura è stata addebitata loro dai fornitori.

Sotto il profilo operativo, le predette Pubbliche amministrazioni devono quindi adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all'erario dell'IVA dovuta dai fornitori di beni e servizi.

Per quanto precede, in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli Enti pubblici, il presente provvedimento prevede, in modifica del provvedimento del 5 novembre 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2014.

Anche per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il provvedimento prevede l'esclusione, per l'anno 2014, della comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto dell'IVA; esclusione, peraltro, già disposta per gli anni 2012 e 2013 con provvedimento del 2 agosto 2013, tenuto conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria.

---------

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pag. 229.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 213 e comma 361);

legge 23 dicembre 2014, n. 190 [art. 1, comma 629, lettera b)];

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 21);

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1, comma 2);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 17-ter);

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015;

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013, n. 118;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 novembre 2013;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2010.

------------------------------------------------------

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda