AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006)

 

Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2006.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed alle società partecipate da Riscossione SPA e da Riscossione Sicilia SPA, a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 22 e 27 dicembre 2006 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata "Fondi della Riscossione", entro le ore 15,50 del 29 dicembre 2006.

2. Le banche, Poste Italiane SPA e le società partecipate da Riscossione SPA e da Riscossione Sicilia SPA trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 21 dicembre 2006 entro il 2 gennaio 2007, nella giornata del 22 dicembre 2006 entro il 3 gennaio 2007 e nella giornata del 27 dicembre 2006 entro il 4 gennaio 2007.

3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le 4 giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2006.

4. La Tesoreria di Roma-Tuscolano è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 29 dicembre 2006 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (Cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di € 100 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

5. La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 29 dicembre 2006 dalla predetta Tesoreria, direttamente alla Cassa regionale siciliana, gestita dal Banco di Sicilia.

6. Nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2006 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 (3).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Motivazioni

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (4) ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, numero 37 (5) mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o alle aziende partecipate da Riscossione SPA e da Riscossione Sicilia SPA (ex concessionari della riscossione). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nonchè, per i profili di competenza, della regione siciliana.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 354; I.L.P. 1991, pag. 102.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 886; I.L.P. 1999, pag. 680.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento delle Agenzie - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 8, comma 1).

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni in materia di versamenti unitari - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

d) Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA - Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter).

Roma, 4 dicembre 2006

 

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