AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156. Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per tributi erariali si intendono quelli gestiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) per Amministrazioni centrali dello Stato ed Enti pubblici a rilevanza nazionale si intendono anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell'Amministrazione e dell'ente;

c) per modalità di presentazione consentite si intende la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l'utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall'Agenzia delle entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall'articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per modalità di presentazione consentite si intende altresì, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell'allegato A;

d) per istanza sottoscritta si intende l'istanza sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso l'impiego di un servizio telematico erogato in rete, l'istanza si intende sottoscritta in virtù delle modalità di accesso previste dall'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) per invito, richiesta o risposta notificato o comunicato si intende quello eseguito ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero telematicamente, attraverso la posta elettronica certificata, ovvero attraverso il servizio telematico di cui alla precedente lettera c), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell'istanza;

g) per ricezione o ricevimento di dati o documenti comunicati dal contribuente o dall'Amministrazione si intende la data di consegna, la data risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero dalla ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lettera c) o dalla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell'allegato A;

h) per soggetti non residenti si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (25);

i) per soggetti di più rilevante dimensione si intendono quelli di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (26), e successive modificazioni.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

2. Uffici competenti

2.1. Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del Soggetto istante; le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'Ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

2.2. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti non residenti, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi soggetti assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente ai sensi dell'articolo 35 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed i soggetti di più rilevante dimensione presentano le istanze:

- alla Direzione centrale normativa con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali;

- alla Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare con riferimento a quelle concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

2.3. In via transitoria fino al 31 dicembre 2017, le istanze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente sono presentate direttamente alla Direzione centrale normativa.

2.3. Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono presentate alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale della stabile organizzazione.

2.4. Se l'istanza d'interpello viene presentata ad Ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all'Ufficio competente individuato nell'allegato A, essa è trasmessa tempestivamente all'ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente o dalla consegna dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica corretto. Della data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente è data notizia al contribuente.

2.5. Nel caso di presentazione attraverso il servizio telematico di cui al punto 1.1., lettera c) ovvero agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'allegato A, le istanze di interpello si intendono comunque presentate alle strutture dell'Agenzia competenti in base a quanto previsto nei punti 2.1., 2.2. e 2.3.

2.6. Le Direzioni regionali inoltrano comunque alla Direzione centrale competente le istanze per le quali ritengono che la risposta sia soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

2.7. Le Direzioni regionali possono comunque inoltrare alla Direzione centrale competente le istanze ricevute nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.

2.8. Per le istanze trasmesse dalle Direzioni regionali ai sensi dei precedenti punti 2.6. e 2.7., le Direzioni centrali competenti forniscono direttamente la risposta al contribuente e, ove sussistono i presupposti, provvedono alla pubblicazione della medesima in forma di risoluzione o circolare. La trasmissione di un'istanza alla Direzione centrale effettuata ai sensi dei punti 2.6. e 2.7. non ha effetto sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.

3. Modalità di presentazione delle istanze di interpello

3.1 L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli Uffici competenti con le modalità di presentazione consentite.

4. Istruttoria

4.1. Nei casi indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (27), l'invito a regolarizzare è notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Nei casi in cui nell'istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l'invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai Registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall'Anagrafe tributaria.

4.2. Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza di interpello. I termini per la risposta di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell'Ufficio richiedente. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di 30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

4.3. Nei casi in cui l'Ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l'Istante è tenuto a trasmettere all'Ufficio richiedente con le modalità di presentazione consentite tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione.

4.4. L'Ufficio procedente prende atto della rinuncia all'interpello ed effettua la relativa notificazione o comunicazione senza indugio quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro 1 anno dalla data della relativa richiesta.

4.5. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all'interpello all'Ufficio competente.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2721.

5. Risposta alle istanze di interpello

5.1. La risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all'Istante entro i termini previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente.

6. Monitoraggio delle risposte

6.1. Le Direzioni centrali competenti garantiscono l'uniformità di applicazione delle disposizioni anche attraverso il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali, da effettuarsi secondo quanto previsto dalle direttive interne.

7. Uso della posta elettronica certificata e dei servizi telematici

7.1. Le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, forniscono nell'istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata, sono preferibilmente effettuate attraverso tale canale.

7.2. A decorrere dalla data di piena operatività della procedura, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sarà pubblicata la comunicazione relativa alla possibilità di presentare le istanze di interpello utilizzando il servizio telematico di cui al punto 1.1., lettera c).

Motivazioni

Il Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge delega n. 23/2014 (28).

L'art. 8, c. 1, del citato D.L.vo n. 156/2015 demanda infatti ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzia fiscali la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l'individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Il presente provvedimento fornisce dunque indicazioni operative che, in coerenza anche con i più recenti orientamenti in merito all'uso dei canali di comunicazione telematica da parte delle Pubblica amministrazione, consentano, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, l'agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dal novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e dagli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 950; I.L.P. 2014, pag. 502.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Interpello

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente (art. 11);

legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita);

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

c) Comunicazioni tra Pubblica amministrazione e cittadino

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: Codice dell'amministrazione digitale;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (articolo 60);

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico sulla documentazione amministrativa.

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ALLEGATO A

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Direzione PEC
Direzione centrale catasto cartografia e pubblicità immobiliare agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Direzione centrale normativa agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Abruzzo dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Basilicata dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione provinciale Bolzano dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Calabria dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Campania dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Emilia Romagna dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Lazio dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Liguria dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Lombardia dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Marche dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Molise dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Piemonte dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Puglia dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Sardegna dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Sicilia dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Toscana dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione provinciale Trento dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Umbria dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Valle d'Aosta dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Direzione regionale Veneto dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL)

(Modalità utilizzabile solo dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)

Direzione PEC
Direzione centrale catasto cartografia e pubblicità immobiliare dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it
Direzione centrale normativa dc.norm.interpello@agenziaentrate.it

 

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